SOMMARIO: Cenni sulla normativa speciale nel settore locatizio dopo l’entrata in vigore delle leggi nn. 392/1978 e 431/1998, Gli oneri accessori nella loca...
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Grazie della condivisione; secondo me, ditemi se mi sbaglio, nel mio caso penso si possano usare questi estratti:
"Altro effetto della derogabilità dell’art. 9 in esame, in seguito all’abrogazione dell’art. 79 della legge n. 392/1978, è stato individuato nella possibilità per le parti di accordarsi liberamente in merito al pagamento degli oneri accessori prevedendo un pagamento forfettario degli stessi, da effettuarsi mensilmente ed unitamente al canone di locazione."
"A seguito della novella del 1998, invece, la giurisprudenza di merito ha affermato che, nei contratti a canone libero, tale divieto non sussiste più, con la conseguenza che i contratti di locazione possono contenere clausole che prevedano oneri accessori in misura predeterminata, invariabile e non legata alle effettive spese condominiali come risultano dai relativi bilanci. In questo senso, infatti, si è pronunciato il Tribunale di Firenze con sentenza dell’8 marzo 2007 (in Corriere merito, 2007,1263) ove ha affermato che “se in un contratto di locazione abitativa si pattuisce una clausola di forfetizzazione degli oneri accessori a carico del conduttore in aggiunta al canone propriamente detto, l’importo pattuito resta invariabile ed è indifferente alla effettiva entità e all’esistenza degli oneri, senza che possa configurarsi a carico del locatore il dovere di dimostrare e documentare l’entità e l’esistenza degli oneri medesimi e senza che possa ritenersi attribuita al conduttore la facoltà di dimostrare che le spese sono state inferiori al forfait, o non sono state effettuate”."
Quindi, sempre se sto capendo bene, io mi trovo nel caso in cui è stato pattuito un pagamento forfettario del condominio, con relativi oneri accessori, e pertanto l'importo resta invariabile e non mi compete altro...corretto?