alberto bianchi

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Secondo te invece, il socio di una S. S. Che non ha partita IVA, tanto per intenderci, Titolare del fabbricato cosa deve usare ? Può usare sto Libretto Famiglia?
Mi sembra una questione giuridica di cui mi sfuggono i termini: mi sembra stia nel mezzo.
La società semplice (S.s.) costituisce la forma più elementare di società di persone. La caratteristica fondamentale è data dal fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente l'esercizio di un’attività economica non commerciale e, quindi, prevalentemente l'esercizio di attività agricola. L’atto costitutivo non è soggetto a formalità particolari, ma è richiesta almeno la forma scritta a seconda dei beni conferiti nella società. La società deve essere iscritta al Registro delle Imprese. Non è prevista l’esistenza di un capitale minimo.

Reminiscenze degli 'esami di Diritto Commerciale ed Industriale., di mezzo secolo fa, che escludevano le società semplici dal loro ambito ed alle quali venivano dedicate poche righe.
 
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basty

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Grazie anche a te, anche se quelle sono cose che sapevo. Le società semplici possono essere anche non agricole, ed avere come scopo la gestione (locazione) di un bene immobile: i suoi redditi sono riversati in modo trasparente sui propri soci in proporzione alle rispettive quote.

Sotto questo aspetto fiscale non c'è differenza per il contribuente: le entrate si espongono in un quadro RB (fabbricati) della società, e poi vengono ribaltate su un quadro RH (Partecipazioni) del socio.
 

basty

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Ritorno sul tema voucher; rileggendo gli interventi miei e di altri credo siano dovute alcune precisazioni (correzioni? forse)

Al post #14 avevo scritto:
Tornando alla ipotesi da te fatta, ho letto che la soluzione PrestO, non incide sul montante IRPEF del Prestatore.
Per la cronaca tale conclusione sembrava attribuibile anche al Libretto Famiglia, ed era desunta dal comma 4 art 54-bis del DL 50 del 24/04/17
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

La stessa conclusione poteva trasi dall'articolo del sole24 postato al #4 da @uva:
Le somme percepite dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, ....

Ancora, nella circolare 107 Inps del 05/07/17 al paragrafo 2 si ribadisce esplicitamente:
i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche.

Adesso non ne sono più tanto sicuro:

Da questo passo dell'articolo di cui allego il link, si legge:

La disciplina fiscale legata alle prestazioni occasionali
Ai fini fiscali, il reddito derivante da prestazioni occasionali rientra nella categoria dei “redditi diversi“, secondo quanto disposto dall’articolo 67, comma 1, lettera l), del DPR n. 917/86.
I redditi da lavoro autonomo (anche quelli derivanti da attività occasionali), si determinano, secondo quanto disciplinato dall’articolo 71, comma 2, del DPR n. 917/86.
In pratica il calcolo è dato dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.
Da un punto di vista dichiarativo, i redditi derivanti dalle Prestazioni Occasionali devono essere indicati:
  • Nel quadro D del modello 730 oppure,
  • Nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche.
Sia che si presenti il 730 piuttosto che il modello Redditi, quindi, è opportuno indicare nell’apposito quadro l’importo del reddito lordo percepito e dell’eventuale ritenuta d’acconto subita.
In questo modo il reddito percepito sconterà la tassazione IRPEF, facendo cumulo con gli altri redditi imponibili percepiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, etc).
... ma allora, cosa significa "sono esenti da imposizione fiscale"?

 
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uva

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La stessa conclusione poteva trasi dall'articolo del sole24 postato al #4 da @uva:
Ho postato quell'articolo perché so di due piccoli condomìni in montagna (quasi tutti appartamenti seconde case) che utilizzano il sistema PrestO per pagare lavori saltuari della persona che ogni tanto pulisce le scale e fa qualche lavoretto di piccola manutenzione.
L'Amministratore ha scelto quella soluzione rispettando tutti i parametri previsti dall'Inps.

Circa la tua domanda, non sono competente in materia. E non essendo interessata all'argomento (si occupa di tutto l'Amministratore) non ho motivo di approfondirla.
 

basty

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Circa la tua domanda,
Penso ti riferisca alla imposizione fiscale: è piuttosto curioso che nonostante articolo del DL, conseguente circolare Inps, e commento del sole24, il sito di fiscomania, che di fisco dovrebbe saperne qualcosa, non sembrino concordare.

Quanto al mio dubbio invece se io persona fisica possa utilizzare il Libretto Famiglia, anziché PrestO, , tu come interpreteresti la cosa?
Non so se hai letto il mio problema: il LF non può essere utilizzato da società di persone e capitali, o dai condomìnii. Devono usare PrestO. Fin li , chiaro.

Ma io persona fisica, socio di società semplice (o anche ad es. condòmino ) , se incarico per pulire le scale di un fabbricato di proprietà della società, una persona che ad esempio al posto mio fa le pulizie, sono considerato sempre persona fisica o nell'esercizio di impresa?
Mi sembra una questione di lana caprina: non vorrei incappare in un banale errore, che banale per me non lo è.
 

uva

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io persona fisica, socio di società semplice (o anche ad es. condòmino )

Occorre distinguere se il fabbricato dove la persona deve pulire le scale è di un unico proprietario persona fisica oppure no.

Se l'edificio è di un unico proprietario persona fisica, egli può incaricare una persona e pagarla col libretto di famiglia.

Se si tratta di un condominio, il datore di lavoro dell'addetto alle pulizie è il condominio stesso, non un singolo condòmino. Il condominio può utilizzare PrestO, se sono soddisfatte le condizioni dell'Inps.

Nel tuo caso mi pare di capire che la proprietà dell'edificio faccia capo ad una società semplice. Quindi quella società (non i singoli soci persone fisiche) deve regolarizzare e pagare l'addetto alle pulizie, e non può farlo utilizzando il libretto di famiglia.
 

basty

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È proprio quel che temo, anche se sarebbe O sembrerebbe una sorta di forzatura simile a quella che fa Agenzia delle Entrate quando non accetta la cedolare se il conduttore è una società che loca uso foresteria.
Poiché di fatto la ss ha una singolare personalità fiscale visto che ribalta tutti i redditi sui soci in modo trasparente, bisognerebbe essere sicuri che DEBBA Essere la società ad incaricare l’addetto, o invece Possa anche farlo un socio come persona fisica ( finora gli inquilini gradivano incaricarsene a turno, e chi preferiva se lo faceva fare da qualcuno).
Comunque grazie molte: mi sa che la procedura PrestO non sia eludibile, e purtroppo è più burocratica del LF.
 

uva

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finora gli inquilini gradivano incaricarsene a turno, e chi preferiva se lo faceva fare da qualcuno
Allora il problema si può "bypassare" così.

Chi abita in quel palazzo (inquilini e soci della società semplice) ed è tenuto a pulire le scale a turno può:
1) Provvedere personalmente,
2) Farlo fare dalla propria colf.

Se tu o i tuoi familiari abitate lì e giustamente non volete svolgere quel servizio, fatelo fare da una vostra colf.
Colf regolarizzata col libretto di famiglia da te o da un tuo parente persona fisica. Indipendentemente dal fatto che sei/siate soci della s.s.

A me sembra più logico e più semplice che la s.s. risolva il problema a monte, assumendo una persona addetta (nei modi che vi potrà indicare un consulente del lavoro) oppure affidando l'incarico ad un'impresa di pulizie. Come avviene nella maggioranza dei condomìni.
E' un costo in più rispetto a fare il lavoro personalmente, ma siete sicuri del risultato e in regola con le norme antinfortunistiche. Cose che non avvengono se gli abitanti del palazzo che dovrebbero pulire saltano i propri turni, la scala rimane sporca, e c'è il rischio che qualcuno si faccia male mentre svolge il servizio.
 

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