basilico

Membro Attivo
Ciao a tutti, vi chiedo aiuto
si parla in condominio di istituire un servizio di vigilanza privata .
se l'assemblea l'approva ed io faccio scrivere sul verbale che non sono d'accordo posso rifiutarmi di pagare questo servizio?

Avevo letto di una sentenza della cassazione che mi pare dicesse che la cosa non è di pertinenza dell'assemblea condominiale ma solo delle persone che decidono di metterlo.

Grazie
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Certamente, come tutte le cose che non hanno utilità personale si può rifiutare di aderire
ARTICOLO 1121
Innovazioni gravose o voluttuarie
In caso di innovazioni gravose o voluttuarie la legge ammette che i dissenzienti (cioè coloro che hanno dato voto contrario in assemblea, o coloro che comunichino in modo tempestivo il loro dissenso) possono essere esonerati dalla partecipazione alla spesa.
Questo genere di innovazioni sussistono quando comportano una spesa molto gravosa o hanno carattere voluttuario rispetto alle condizioni e l’importanza dell’edificio e soprattutto consistono in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata. Di fatto, non sarebbe giusto che la maggioranza dei condomini costringesse la minoranza a sostenere spese ingenti che potrebbero anche essere evitate.
Se al contrario non è possibile l’utilizzazione separata, l’innovazione non è consentita salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata e approvata non accetti di sopportarne integralmente la spesa.
Giova evidenziare che anche i dissenzienti possono in qualunque momento esercitare il diritto di avvantaggiarsi dell’innovazione inizialmente rifiutata, a tal fine però dovranno contribuire alle spese dell’opera che la maggioranza dei condomini ha già sopportato.

La gravosità e/o voluttuarietà dell’opera deve essere valutata in base al preventivo di spesa, alle condizioni e all’importanza dell’edificio.
Cosa fare in caso di innovazioni ritenute gravose o voluttuarie ?
Qualora si ritenga l'opera gravosa o voluttuaria si deve votare contrario in assemblea, oppure, se assenti in assemblea, entro 30gg dalla data di ricezione del verbale comunicare il proprio dissenso.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
e soprattutto consistono in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata
non ti sembra di esserti data la zappa sui piedi? Il servizio di vigilanza non è un' opera, nè un impianto, nè un manufatto.
Scrivi
non sarebbe giusto che la maggioranza dei condomini costringesse la minoranza a sostenere spese ingenti che potrebbero anche essere evitate.
l'aggettivo ingente vuol dire tutto e contemporaneamente non significa nulla se non è quantificato.
Considerare il servizio di vigilanza un'opera voluttuaria è equipararla alla installazione di una fontana nell'ingresso del condominio.
Rimane comunque un optional, cioè un servizio non strettamente necessario, anche se il condominio è senza servizio di portierato.
Secondo me bisognerebbe sapere in che cosa consiste il servizio di vigilanza, quanto costa, quanti sono i condòmini e quale è la maggioranza dei condòmini favorevoli.
Tu ti immagini se il condominio delibera il servizio di vigilanza, Basilico non paga perché non è d'accordo, ed il vigilantes passando sul pianerotto che vede la porta di Basilico sfondata che fa finta di nulla perché non ha pagato.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
E dai! E che non la equipari ad una richiesta voluttuaria, ad una innovazione gravosa? E poi la spesa non credi che sarà ingente quanto un portierato?
 

Valty

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao Basilico,
il problema è che, se l'amministratore, non la considera tra le innovazioni gravose o voluttuarie, ti intimerà di pagare, se non lo farai il condominio ti citerà in Giudizio.
Ti opporrai, poi la pratica legale farà il suo corso, pagherai il tuo legale e forse anche le spese del Tribunale.
Hai detto che c'è stata una sentenza in cassazione; puoi citarla nel dare il tuo voto contrario.
Purtroppo non vedo alcuna certezza sull'esito.
Basterebbe un Comitato a livello Nazionale che interpreti la Legge di volta in volta e aggiorni un Regolamento vincolante, ma la lobby degli avvocati non sarebbe d'accordo!
Ciao.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Dai!! Che davvero davvero!! Stiamo diventando tutti matti?! Approvare un servizio di vigilanza e farlo pagare chi non è d'accordo non esiste proprio. Esula completamente dalle prerogative condominiali. Addirittura non si usa una antenna centralizzata quando è innovativa pensate un po' un servizio di vigilanza. L'amministratore può decidere quel che vuole mia cara @Valty ma basilico non paga e non pagherà. E non ci sarà nessuna sentenza mai a suo sfavore. È contro ogni regola e normativa. Ne' servono portare sentenze di cassazione. Basta la legge.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
E poi la spesa non credi che sarà ingente quanto un portierato?
non lo so infatti ho scritto
Secondo me bisognerebbe sapere in che cosa consiste il servizio di vigilanza, quanto costa, quanti sono i condòmini e quale è la maggioranza dei condòmini favorevoli.

Allego comunque queste righe prese da http://www.tutelati.it/innovazioni.htm

Costituisce innovazione, qualsiasi opera nuova che alteri, in tutto o in parte , nella materia o nella forma, ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione, dell’ordinaria amministrazione e del godimento della cosa e che importi una modifica materiale della forma e della sostanza della cosa medesima, con l’effetto di migliorarne o peggiorarne il godimento, o comunque alterarne la destinazione originaria, con conseguente incidenza sull’interesse di tutti i condomini, i quali debbono essere liberi di valutare la convenienza dell’innovazione.
Al contrario non costituiscono innovazioni, tutti gli atti di maggiore o più intensa utilizzazione della cosa comune, che non importino alterazioni o modificazione della stessa e non precludano agli altri partecipanti la possibilità di utilizzare la cosa facendone lo stesso maggiore uso del condomino che abbia attuato la modifica.
Di fatto “le innovazioni” proprio perché comportano una trasformazione e alterazione del bene devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza del condominio e i 2/3 del valore dell’edificio.
Per innovazione in senso tecnico- giuridico deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri o ne muti la destinazione originaria.


il servizio di vigilanza secondo me non è un'opera materiale. Forse il Legislatore ci deve inserire anche la parola servizio.
 
Ultima modifica:

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Visto che hai assimilato l'istituzione del servizio di vigilanza a quella del portierato guarda cosa scrive l' Avv. Gallucci nel sito http://www.condominioweb.com/istitu...e-lassemblea-possa-validamente-deliberare.442

Né il codice civile, né tanto meno le leggi speciali disciplinano le modalità d’istituzione del servizio di portierato. Si tratta, indubbiamente, d’una lacuna legislativa esistente fin dal momento dell’emanazione dello stesso codice, s’è vero, com’è vero, che già a quel tempo si conosceva tale figura visto e considerato che nell’art. 1117 c.c. sono menzionate tra le parti comuni la portineria e l’alloggio del portiere.

E’ usuale che il regolamento d’origine contrattuale contenga norme finalizzate ad istituire questo servizio. In tal caso spetterà all’assemblea scegliere la persona cui affidare l’incarico ma la stessa può anche delegare l’amministratore a farlo ed è a quest’ultimo che spetta l’apposizione della firma sul contratto per consacrare l’accordo.

Che cosa accade se il regolamento non dice nulla e, magari, solo successivamente i condomini vogliano dotarsi del summenzionato servizio di portierato? In sostanza, a chi spetta decidere?

Il soggetto deputato a decidere è l’assemblea di condominio. E’ vero, all’amministratore spetta il compito di garantire la disciplina e l’erogazione dei servizi comuni affinché sia assicurato a tutti il miglior godimento delle cose comuni. Tuttavia il professionista può agire in tal senso solamente nell’ambito delle spese deliberate dall’assemblea essendo i suoi poteri per gli atti di straordinaria amministrazione limitati ai casi d’urgenza (si vedano artt. 1130-1135 c.c.).

Chiarito ciò è utile domandarsi con quali maggioranze l’assise possa validamente deliberare della istituzione del servizio.

Al riguardo nessuna disposizione di legge ci giunge in soccorso. In quest’ottica dunque, è necessario fare riferimento ai principi generali in materia di deliberazioni al fine di valutare se, caso per caso, possano essere necessari quorum differenti.

In primis è essenziale sgombrare il campo da ogni dubbio: il servizio di portierato non può essere considerato un’innovazione. Con tale termine, infatti, ci si riferisce alle modifiche materiali” le quali importino l'alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante: Cass.,23 ottobre 1999, n. 11936; Casa., 29 ottobre 1998, n. 1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602)” (così Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).

Decidere di dotarsi d’un portiere non rientra in tale ambito.

Allo stesso modo, però, non può affermarsi che l’assunzione di una persona (sia a tempo determinato, quanto a tempo indeterminato) possa considerarsi un atto d’ordinaria amministrazione. Con tale concetto, infatti, si fa riferimento alla gestione corrente delle cose e dei servizi già esistenti. Con specifico riferimento al servizio di portierato notturno è stato detto che esso “ rientra tra le attribuzioni assembleari ex art. 1135 c.c,, essendo finalizzato alla conservazione e gestione delle cose comuni. Quanto all'approvazione della relativa delibera, occorre fare riferimento al comma 4 dell'art. 1136 c.c. che, con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione " lato sensu", individua il "quorum, "necessario nella maggioranza degli intervenuti e nella metà del valore dell'edificio”(Trib. Napoli 21 marzo 2000 Arch. locazioni 2000, 452).

Si tratta d’una presa di posizione condivisibile che evidenzia la straordinarietà della deliberazione, trattandosi di una scelta indubbiamente impegnativa.

In questo contesto, quindi, è possibile affermare che il servizio di portierato può essere validamente istituito allorquando la relativa decisione sia adottata, in prima ed in seconda convocazione, dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi.

Fonte http://www.condominioweb.com/istitu...ossa-validamente-deliberare.442#ixzz36UAxwjkK
www.condominioweb.com
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Ma sei terribile! Neanche una innovazione e' per te! Cerchi proprio la guerra! Innovazione almeno ci vogliono i due terzi. Una cosa che non esiste neanche in un contratto ora me le propini perché siete i due terzi? Ma manco per sogno!! È una cosa che non esisteva, una cosa che non esiste e non esisterà mai. Ma proprio non ci sto. E la legge e' dalla mia parte.[DOUBLEPOST=1404463432,1404463202][/DOUBLEPOST]A questo punto voglio 10 boys. Di scorta. Con i due terzi te li faccio pagare a te.
 

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