Certamente, come tutte le cose che non hanno utilità personale si può rifiutare di aderire
ARTICOLO 1121
Innovazioni gravose o voluttuarie
In caso di innovazioni gravose o voluttuarie la legge ammette che i dissenzienti (cioè coloro che hanno dato voto contrario in assemblea, o coloro che comunichino in modo tempestivo il loro dissenso) possono essere esonerati dalla partecipazione alla spesa.
Questo genere di innovazioni sussistono quando comportano una spesa molto gravosa o hanno carattere voluttuario rispetto alle condizioni e l’importanza dell’edificio e soprattutto consistono in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata. Di fatto, non sarebbe giusto che la maggioranza dei condomini costringesse la minoranza a sostenere spese ingenti che potrebbero anche essere evitate.
Se al contrario non è possibile l’utilizzazione separata, l’innovazione non è consentita salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata e approvata non accetti di sopportarne integralmente la spesa.
Giova evidenziare che anche i dissenzienti possono in qualunque momento esercitare il diritto di avvantaggiarsi dell’innovazione inizialmente rifiutata, a tal fine però dovranno contribuire alle spese dell’opera che la maggioranza dei condomini ha già sopportato.
La gravosità e/o voluttuarietà dell’opera deve essere valutata in base al preventivo di spesa, alle condizioni e all’importanza dell’edificio.
Cosa fare in caso di innovazioni ritenute gravose o voluttuarie ?
Qualora si ritenga l'opera gravosa o voluttuaria si deve votare contrario in assemblea, oppure, se assenti in assemblea, entro 30gg dalla data di ricezione del verbale comunicare il proprio dissenso.