condobip

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E sbagli ancora, e perseveri nell'errore. Questo è un caso per cui la gente libera, i cittadini romani, i liberi, acquisivano le proprietà usucapendole. Non esiste un contraddittorio nell'usucapione, se esistesse la giustizia deve accertare se esistono i requisiti affinchè l'istituto dell'usucapione possa essere esercitato. Solo in questo caso entra in campo una eventuale sentenza.
Se affermi il falso commetti un reato. E' molto semplice. Quello che tu non sai è che esistono le persone libere. quindi per bene. quindi oneste. La legge è fatta da queste. Le altre si devono adeguare.
Ma li hai letti attentamente i miei post e allegati?
Tu continui a scrivere a capocchiam senza fornire delle prove certe, ovvero dammi una Sentenza che affermi che uno che abbia usato un terreno per più di venti anni si presenti ai pubblici registri o da un notaio e che affermi - ho usucapito questo terreno, mettetelo a mio nome!!!
Se fai così ti faranno una grossa e sonora pernacchia te lo assicuro, ho appena parlato con il notaio con cui sono in trattativa per una vendita accennando questo caso, e si è messo a ridere, affermando che senza contraddittorio tra le parti o giudizio lui non trascriverebbe mai nulla.
 

arciera

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sentenza della Cassazione del 2007 la quale ha stabilito il principio secondo cui, è valida la vendita fatta da parte di un soggetto che per oltre venti anni abbia avuto il possesso indisturbato di un bene comportandosi come se ne fosse proprietario, anche laddove non sia stata verificata giudizialmente l’usucapione. A quel punto, dopo averne discusso con il notaio abbiamo impostato l’atto nel quale i venditori garantivano la piena proprietà dell’intero dichiarando di averne acquistato la proprietà, in parte con validi titoli ed in parte per usucapione,
>Non avevano neanche esercitato l'usucapione trascrivendolo sui pubblici registri, hai compreso?
Non c'è sentenza mio caro. L'usucapione funziona senza sentenza. C'è sentenza quando c'è contraddittorio, cosa che non ci dovrebbe essere. L'usucapione è una facoltà di acquisizione di un bene unilaterale, senza l'intervento di nessuno.
 

condobip

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>Non avevano neanche esercitato l'usucapione trascrivendolo sui pubblici registri, hai compreso?
Non c'è sentenza mio caro. L'usucapione funziona senza sentenza. C'è sentenza quando c'è contraddittorio, cosa che non ci dovrebbe essere. L'usucapione è una facoltà di acquisizione di un bene unilaterale, senza l'intervento di nessuno.
Mi fai solo ridere :^^::^^::^^::^^::^^:
 

arciera

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anche laddove non sia stata verificata giudizialmente l’usucapione.
Questo è stato aggiiunto dal poveretto acquirente che si è meravigliato che non ci sia bisogno di sentenza.[DOUBLEPOST=1400518042,1400517935][/DOUBLEPOST]volevi la sentenza che ti confermasse che non c'è bisogno di sentenza? ti ho accontentato?
 

condobip

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Questo è stato aggiiunto dal poveretto acquirente che si è meravigliato che non ci sia bisogno di sentenza.
Strano che il poveretto non è ricorso alla stentenza del Giudice, perchè l'articolo è chiaro come il sole;

cc Art. 2651.
Trascrizione di sentenze.
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione
ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643.
 

arciera

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Strano che il poveretto non è ricorso alla sentenza del Giudice, perchè l'articolo è chiaro come il sole;

Perchè non c'era contraddittorio. nessuno ha reclamato per se l'immobile, dovevano solo mettere a posto le cose.
ti ripeto:

volevi la sentenza che ti confermasse che non c'è bisogno di sentenza? ti ho accontentato?
[DOUBLEPOST=1400518243,1400518202][/DOUBLEPOST]le trascrizioni di sentenze si hanno quando il giudice emette una sentenza non quando non la emette[DOUBLEPOST=1400518261][/DOUBLEPOST]
cc Art. 2651.
Trascrizione di sentenze.
 

condobip

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.... La disciplina dell'istituto è inderogabile. L'usucapione non è rilevabile d'ufficio e può essere rinunciata solo dopo il suo compimento, quando si può validamente disporre del diritto.
La sentenza che accerta l'usucapione va trascritta ai sensi dell'art. 2651 c.c., che rinvia all'art. 2643, nn. 1, 2 e 4, per gli immobili, e dell'art. 2684, nn. 1 e 2 per alcune categorie di beni mobili. ....
voce agg. al 02.07.2012 http://www.altalex.com/index.php?idnot=57996

Buona lettura

Arciera ha scritto;
le trascrizioni di sentenze si hanno quando il giudice emette una sentenza non quando non la emette


Infatti non si può trascrivere prima :)
 

arciera

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L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge.

1. Nozione

L'usucapione è l'effetto principe del possesso. Si realizza ope legis per il solo fatto del possesso continuato per venti anni, senza bisogno dell'intervento del giudice né dell'accordo tra le parti.
fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=57996

l'usucapione cioè è un modo di acquisto perchè lo dice la legge. Lo ha già detto, non cìè bisogno che lo dica ogni volta. OPE LEGIS vuol dire che è stato già detto, non che lo deve dire o che lo dirà.
io acquisto un bene per usucapione. Non c'è giudice che possa dire si o no, se non in caso di opposizione da parte di qualcuno. In quel caso la legge si deve esprimere.[DOUBLEPOST=1400519046,1400518912][/DOUBLEPOST]l'hai postato ora te! ti sei convinto ora? senza intervento del giudice e dell'accordo tra le parti. Questo è l'usucapione. Oggi hai imparato un'altra cosa. puoi ringraziarmi
 

condobip

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L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge.

1. Nozione

L'usucapione è l'effetto principe del possesso. Si realizza ope legis per il solo fatto del possesso continuato per venti anni, senza bisogno dell'intervento del giudice né dell'accordo tra le parti.
fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=57996

l'usucapione cioè è un modo di acquisto perchè lo dice la legge. Lo ha già detto, non cìè bisogno che lo dica ogni volta. OPE LEGIS vuol dire che è stato già detto, non che lo deve dire o che lo dirà.
io acquisto un bene per usucapione. Non c'è giudice che possa dire si o no, se non in caso di opposizione da parte di qualcuno. In quel caso la legge si deve esprimere.
Lo stesso articolo però continua con la citazione che avevo precedentemente scritto

- La disciplina dell'istituto è inderogabile. L'usucapione non è rilevabile d'ufficioe può essere rinunciata solo dopo il suo compimento, quando si può validamente disporre del diritto.
La sentenza che accerta l'usucapione va trascritta ai sensi dell'art. 2651 c.c., che rinvia all'art. 2643, nn. 1, 2 e 4, per gli immobili, e dell'art. 2684, nn. 1 e 2 per alcune categorie di beni mobili. ....

per cui che facciamo che la giochiamo a dadi?

BASTA sono esausto, abbandono per stanchezza, ti auguro buon usucapione senza ricorrere al giudice.

un caro saluto.
 

arciera

Membro Senior
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senza bisogno dell'intervento del giudice né dell'accordo tra le parti.
fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=57996
E' scritto tutto. non si deve far altro che sforzarsi e leggere: senza bisogno dell'intervento del giudice nè dell'accordo delle parti. l'hai postato te questo link
Poi se vi è opposizione si deve andare in giudizio, (ma come vedi solo un cretino può dire che la cosa è sua) e allora c'è una sentenza che accerta l'usucapione e che va trascritta, ma questa è un'altra faccenda.[DOUBLEPOST=1400519384,1400519302][/DOUBLEPOST]l'usucapione cioè si realizza senza l'intervento del giudice. abbiamo finito?
 

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