condobip

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Vero;

Gli effetti dell'usucapione: trascrizione ed opponibilità a terzi
L'usucapione è, dunque, un modo di acquisto a titolo originario della proprietà (o di altro diritto reale).

L'acquisto del diritto si produce automaticamente per legge, nel momento in cui si realizzano i presupposti dell'usucapione (possesso + decorso del tempo).

L'usucapiente potrebbe comunque avere interesse a formalizzare il proprio acquisto, per agevolare ad esempio la commerciabilità del bene. Qualora, infatti, volesse vendere il bene, dovrebbe trovare un acquirente imprudente che, in assenza di un titolo scritto, confidi sull'avvenuto acquisto.

L'usucapiente, per formalizzare l'acquisto, deve esperire un'azione giudiziale per ottenere una sentenza che accerti e dichiari l'avvenuta usucapione.

La sentenza è di mero accertamento, con natura dichiarativa e non costitutiva (Cassazione, sentenza del 19 marzo 2008, n. 12609; Cassazione, sentenza del 5 febbraio 2007, n. 2485).

Tale sentenza dovrà essere trascritta nei registri pubblici, ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile.
http://www.antonellapedone.com/articoli/l-usucapione-presupposti-e-opponibilita-a-terzi

cc Art. 2651.
Trascrizione di sentenze.
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione
ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643.
 
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arciera

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ma solo dopo decisione di un Giudice,
fonte:
http://www.unsi.it/risposte_avvocato/L'usucapione di bene demaniale.pdf
"L’effetto acquisitivo dell’usucapione avviene per legge, cioè si produce
automaticamente per effetto del mero verificarsi delle condizioni
fissate dalla legge (cioè il possesso ed il tempo).
Ciò nonostante, è necessario instaurare un giudizio al fine di accertare
l’avvenuto acquisto del diritto di proprietà da parte del possessore:
sarà, così, possibile trascrivere nei registri immobiliari la sentenza,
condizione per poter far valere il diritto di fronte ad eventuali pretese
di terzi."
E' sufficiente quindi iscriversela al pubblico registro immobiliare (certo, sempre tramite notaio il quale prenderà per forza di legge, atto di quanto dichiarato).
Solo in presenza di eventuali pretese da parte di terzi si scende in giudizio. MA se non vi sono le pretese a che pro andare a spendere soldi?[DOUBLEPOST=1400502242,1400502079][/DOUBLEPOST]ripeto: vi sono tanti casi nell'appennino centrale di mia conoscenza che dimostrano che se la parte acquirente sa perfettamente l'origine della proprietà perchè si riesce a risalire fino all'800, non ha alcun timore a comprare.
 

condobip

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Arciera non hai letto bene, o non tutto quanto hai postato;

L’effetto acquisitivo dell’usucapione avviene per legge, cioè si produce automaticamente per effetto del mero verificarsi delle condizioni fissate dalla legge (cioè il possesso ed il tempo).
Ciò nonostante, è necessario instaurare un giudizio al fine di accertare l’avvenuto acquisto del diritto di proprietà da parte del possessore:
sarà, così, possibile trascrivere nei registri immobiliari la sentenza, condizione per poter far valere il diritto di fronte ad eventuali pretese di terzi.
...
http://www.unsi.it/risposte_avvocato/L'usucapione di bene demaniale.pdf

Stessa tua fonte, una riga più sotto di quanto avevi postato!!!
(tra l'atro lo stesso link che avevo postato al messaggio nr. 10) :)

E' sufficiente quindi iscriversela al pubblico registro immobiliare (certo, sempre tramite notaio il quale prenderà per forza di legge, atto di quanto dichiarato).
Il notaio non emette sentenze :shock:
 
Ultima modifica:

arciera

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si, ma tu non hai letto la successiva frase che non hai postato:

condizione per poter far valere il diritto di fronte ad eventuali pretese di terzi."
Se tu vuoi usucapire un bene, devi essere assolutamente certo che è tuo. Altrimenti ti ritrovi a scendere in giudizio e perdere perchè se qualcuno ricorre un motivo ci sarà. Ho compreso che per te è difficile pensare che delle proprietà non sono intestate, nei paesi del centro italia molto si commerciava sulla parola. E la proprietà si confondeva col possesso. Quindi andare in giudizio proprio non sussiste se non per cause familiari di divisioni. Ma scendere in giudizio è un'altra cosa che non ha niente a che vedere con l'usucapione. Si va in giudizio per sapere se si può fare l'usucapione. Vedi? è un'altra cosa!
 

condobip

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si, ma tu non hai letto la successiva frase che non hai postato:


Se tu vuoi usucapire un bene, devi essere assolutamente certo che è tuo. Altrimenti ti ritrovi a scendere in giudizio e perdere perchè se qualcuno ricorre un motivo ci sarà. Ho compreso che per te è difficile pensare che delle proprietà non sono intestate, nei paesi del centro italia molto si commerciava sulla parola. E la proprietà si confondeva col possesso. Quindi andare in giudizio proprio non sussiste se non per cause familiari di divisioni. Ma scendere in giudizio è un'altra cosa che non ha niente a che vedere con l'usucapione. Si va in giudizio per sapere se si può fare l'usucapione. Vedi? è un'altra cosa!
Ma se non avrai un Giudizio (sentenza) non potrai mai trascrivere il bene a tuo nome, questo è il punto essenziale, compresa la differenza?
Ovvero è quello che avevo detto in precedenza, non puoi presentarti al Catasto, o pubblici registri per meglio dire, e affermare che quel terreno è di tua proprietà perchè risulterà sempre a nome del precedente proprietario sino a Giudizio.
 

arciera

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arciera ha scritto: ↑
E' sufficiente quindi iscriversela al pubblico registro immobiliare (certo, sempre tramite notaio il quale prenderà per forza di legge, atto di quanto dichiarato).
Il notaio non emette sentenze
Non deve emettere sentenze, deve solo prendere atto di quel che dico. Tu non conosci l'istituto dell'usucapione molto utilizzato da noi.
 

condobip

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Non deve emettere sentenze, deve solo prendere atto di quel che dico
Il notaio non ti può dare la proprietà sulla tua parola, perchè ai pubblici registri risulterà un altro nominativo.
Ossia non risulta da nessuna parte un atto di cessione del bene dal proprietario scritto ai pubblici registri a te, in pratica da solo senza la presenza del cedente non puoi accaparrati nulla, oppure come detto è necessaria una sentenza per usucapione.
Questo non hai compreso.
 

arciera

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E i pubblici registri scriveranno il mio nome fornito dal notaio che rogiterà prendendo atto di quel che asserisco. Ti pare strano vero? e dall'antica Roma che l'usucapione funziona così[DOUBLEPOST=1400503780,1400503723][/DOUBLEPOST]condobip se poi ho rubato, vado in galera, mica è una cosa da prendere alla leggera questa.
 

condobip

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E i pubblici registri scriveranno il mio nome fornito dal notaio che rogiterà prendendo atto di quel che asserisco. Ti pare strano vero? e dall'antica Roma che l'usucapione funziona così
Non è possibile che un notaio avvalli la tua sola parola!!!
Altrimenti, come altri hanno detto più di mezza Italia sarebbe già usucapita :^^:
 

arciera

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funziona così. Ma che vuoi che ti dica di più. vatti ad informare. così si fa. ti devo dare il nome del notaio del paesino? l'Agenzia delle Entrate della provincia?[DOUBLEPOST=1400504077,1400503956][/DOUBLEPOST]io credo che se tu hai contatti con paesi agricoli, anche dalle tue parti ci saranno tanti paesani che usano da generazioni cose che tutti credono di loro proprietà invece ancora sono iscritti nei pubblici registri a persone e famiglie sparite dai paesini da mezzo secolo e più. Diciamo meglio: da un secolo e più....il tempo passa inesorabile
 

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