neppure potrai vendere questo bene, perchè non è iscritto a tuo nome.
Falso.
Chi ha ottenuto la proprietà, usucapendola, può disporre del bene come meglio crede, anche senza esser fornito del titolo giudiziale (sentenza) dichiarativo dell’acquisto stesso. Difatti, se si dovesse aderire alla tesi contraria, si verificherebbe la strana situazione per cui chi ha usucapito sarebbe proprietario, ma non potrebbe disporre validamente del bene fino a quando il suo acquisto non fosse accertato giudizialmente
Il notaio può stipulare comunque il rogito notarile di compravendita, purché abbia adeguatamente informato le parti, ma soprattutto il compratore, dei rischi di una simile operazione economica.
Il professionista deve, in una ipotesi del genere, quindi mettere al corrente l’acquirente:
- che la dichiarazione del venditore di essere proprietario “per possesso ultraventennale continuo e pacifico” non può, in alcun modo, essere verificata da parte del notaio rogante;
- dell’opportunità di far precedere la stipula dalla sentenza dichiarativa dell’usucapione;
- della “rischiosità” dell’atto perfezionato senza il preventivo ottenimento della predetta sentenza e, dunque, della “rischiosità” dell’acquisto. L’acquirente potrebbe, infatti, essere tenuto a restituire l’immobile al legittimo proprietario (c.d. evizione) e non riuscire magari neanche a recuperare quanto pagato dal suo dante causa, perché impossidente.
Sarà poi l’acquirente a dover decidere, se procedere o meno all’acquisto. Il notaio non può impedirglielo.