giovanna1948

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il 18 Ago. si è tenuta assemblea, il Presidente, la Segretaria e una scrutatrice hanno preso appunti e quindi , laboriosamente, hanno redatto il verbale, guarda caso diffuso il 17 Settembre ai Condòmini presenti all' assemblea e agli assenti.
A differenza di altre assemblee, l' Amministratore ha omesso di indicare esplicitamente, per gli assenti ma deleganti, i nomi dei delegati. Ritengo sia stato un espediente per non mettere in evidenza le lobby di condòmini interessati o meno a talune discussioni.
Credo non ci siano mezzi legali per invalidare l' assemblea o verbalizzazione, ma sono molto contrariata per il comportamento non trasparente e leale dell' Amministratore, che asseconda mene di bassa lega e tresche di pianerottolo.
Ho saputo in modo informale che a fine Agosto l' Amministratore ha ricevuto comunicazione di avvio di procedimento giudiiario civile - contro il Condominio- per impianto acqua ( erogazione da sospendere in inverno) . Non sarebbe stato opportuno che l' Amministratore desse notizia dell' imminente esperimento di conciliazione ai Condomini, aggiungendo una semplice nota allegata al verbale??
Posso comunque chiedere formalmente all' Amministratore la lista dei deleganti e delegati ??
 
U

User_29045

Ospite
Posso comunque chiedere formalmente all' Amministratore la lista dei deleganti e delegati ??

Credo proprio sia un tuo diritto, anzi non è neanche corretto non metterlo a verbale chi sono i deleganti e chi i delegati.

Anche perché esistono regolamenti di condominio dove:

a) L'amministratore non può rappresentare alcun condomino;
b) L'amministratore non può prendere parte alle votazioni se è interessato all'esito delle votazioni in quanto condomino;
c) L'amministratore non può rappresentare più di 3 condomini;
d) Una persona non può rappresentare più di 3 condomini;
e) Un condomino non può rappresentare più di 3 condomini.

Non mi stupirei se fosse stata violata qualcuna delle condizioni sopra indicate, il che invaliderebbe l'assemblea (che sarebbe ANNULLABILE, ma non NULLA: la differenza tra ANNULLABILE e NULLA è che per annullarla ci vuole un legale).
 
U

User_29045

Ospite
E' ovvio che è necessario avere una copia del regolamento di condominio e degli eventuali "patti", nonché delle eventuali modifiche al regolamento di condominio ed approvate successivamente alla 1^ edizione del regolamento stesso.
 
U

User_29045

Ospite
Sulle deleghe, mi permetto di sottolineare che la discrezionalità dei condominii è TOTALE, ovvero sia ogni condominio è un caso a sé su quante deleghe si possono concentrare nelle mani di una sola persona, sul fatto che l'amministratore possa o meno rappresentare un condomino, sul fatto che i condomini possano o meno essere rappresentati da una persona estranea al condominio, e così via.

Faccio un esempio estremo: nel condominio di mia nonna, vige un regolamento del 1970 dove non è menzionato il numero massimo di deleghe a persona, e non è esclusa la consegna di tutte le deleghe nelle mani dell'amministratore. Questo significa che, raccolto il numero necessario di deleghe, l'amministratore del palazzo dove vive mia nonna potrebbe cantarsela, suonarsela, ed ascoltarsela pure!! ;)

Ogni condominio regolamenta in modo differente queste casistiche, pertanto senza una copia aggiornata del regolamento di condominio, si rischia di non riuscire ad evidenziare l'irregolarità di una o più assemblee dove le decisioni sono state prese contando su una maggioranza in realtà invalidamente costituita.
 

giovanna1948

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il regolamento contrattuale ( ab origine) vieta conferimento di deleghe all' Amministratore e niente altro. Di fatto l' mmin. riceve via fax o brevi manu le deleghe senza indicazione del destinatario e le consegna a condomini amici. Nel caso concrto le deleghe da condomino a condomino erano ben distribuite, senza concentrazioni su pochi delegati.
A questo punto chiedo all' Ammnistratore di fornirmi il dettaglio di deleganti e delegati. In caso di riscontro negativo potrò ricorrere a .....chi ???
 

DI TORO

Nuovo Iscritto
nel verbale debbono sempre essere indicati il soggetto delegante e il delegato altrimenti l''assemblea e' nulla.
all'inizio di ogni assemblea ciascun condomino ha il diritto di chiedere l'esibizione delle deleghe, l'assemblea puo' verificare la regolarita' delle stesse.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Buona norma è fare leggere il verbale prima delle firme del Presidente e Segretario e non obbligatorio ma si può richiedere la firma di alcuni dei presenti, magari fornendo loro la fotocopia dello scritto o chi ne fa richiesta.
Il verbale va scritto e firmato seduta stante e non nei giorni successivi, evitando così aggiustamenti
Le deleghe sono incedibili, se l'amministratore le riceve non può girarle ad altre persone
Mancando nella lista dei presenti i nominativi dei deleganti e delegati, ovviamente si abbassa il quorum e forse molte delibere potrebbero risultare invalide.
 
U

User_29045

Ospite
Il regolamento contrattuale ( ab origine) vieta conferimento di deleghe all' Amministratore e niente altro. Di fatto l' mmin. riceve via fax o brevi manu le deleghe senza indicazione del destinatario e le consegna a condomini amici. Nel caso concrto le deleghe da condomino a condomino erano ben distribuite, senza concentrazioni su pochi delegati.
A questo punto chiedo all' Ammnistratore di fornirmi il dettaglio di deleganti e delegati. In caso di riscontro negativo potrò ricorrere a .....chi ???

In prima istanza ad un mediatore, poi se non ottieni giustizia, tramite la magistratura ordinaria.
 

ergobbo

Membro Attivo
nel verbale debbono sempre essere indicati il soggetto delegante e il delegato altrimenti l''assemblea e' nulla.

:ok::ok::ok:


all'inizio di ogni assemblea ciascun condomino ha il diritto di chiedere l'esibizione delle deleghe, l'assemblea puo' verificare la regolarita' delle stesse.

Su questo sono un tantino meno d'accordo. Il soggetto deputato a controllare convocazioni e deleghe è il presidente e l'unico deputato a contestare una delega è il delegante, tant'è vero che sono ammesse anche le deleghe verbali (salvo, ovviamente, che il RdC non stabilisca il contrario).
 

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