alberto bianchi

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............................per cui pretendere di realizzare diciamo € 45.000,00 per un immobile di 22mq è impossibile, quindi sono scesa di molto.............si pensi che è vuoto da oltre 2 anni e non è stato possibile affittarlo nemmeno proponendo € 200,00 di affitto mensile.
In questi ultimi mesi ho avuto modo di visitare diverse città di varie zone d'Italia, Nord, Centro e Sud e ho notato la situazione degli immobili commerciali, di piccola/media dimensione, in uno stato di crisi generalizzato con tantissime vetrine con cartelli di Affittasi/Vendesi. Fino a qualche tempo fa gli immobili vuoti venivano riaffittati ai vari "Compro Oro", Sale Giochi, Kebab etc. Ora non esistono più nemmeno quelli.
 

griz

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scusa per il fraintendimento, se avessi detto subito che è commerciale....., comunque hai tutta la mia solidarietà e non escludo che la perizia possa avere l'effetto voluto, il problema è sempre se il gioco rischioso valga la candela
 

basty

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Grazie per il sostegno.........
Scusa, ma credo tutti quanti abbiano dimenticato un particolare sostanziale.

La regola del prezzo-valore (credo si chiami così) che permette di pagare l'imposta di registro sulla base della rendita catastale, vale solo per le unità abitative.

per gli immobili commerciali, quindi anche il tuo C1, si è tassati sul valore reale (o accertato) di vendita (almeno così mi sembra di ricordare): non sfuggi quindi al problema dell'accertamento eventuale. Senti notaio, e se necessario, l'ufficio Agenzia delle Entrate.
 

basty

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E per valore, s'intende il valore venale in comune commercio.
Confermi ciò che avevo scritto: dopodichè, come pensi reagisca la Agenzia delle Entrate a fronte di un valore dichiarato al 50% del catastale? Le loro tabelle OMI sono molto lente a recepire le mutazioni di mercato.
 

Nemesis

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Confermi ciò che avevo scritto:
Un momento. Devo rettificare la precedente risposta, dato che mi avevi fuorviato.
Ricapitolando:
Per la compravendita di un negozio, la base imponibile dell'imposta di registro non è costituita dal valore catastale.
Ma è costituita dal valore del bene alla data dell'atto.
E per valore, s'intende il valore venale in comune commercio.
Però, l'art. 52, comma 4 del TUR (e che è richiamato anche dalla normativa sul prezzo-valore, applicabile agli immobili abitativi) prevede che:
Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito [...]
 

basty

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Cosa ti avesse fuorviato non so: ma resta appunto il fatto. Se non dichiari almeno il valore catastale ......., c'è da aspettarsi qualche contestazione, salvo perizia.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Se non dichiari almeno il valore catastale ...
Ex art. 52 del TUR, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, se ritiene che il bene ha un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.
Ma i problemi potrebbero non esaurirsi qui.
Il valore divenuto definitivo ai fini dell'imposta di registro potrebbe avere conseguenze per il venditore, nel caso di emersione di eventuali plusvalenze imponibili ai fini delle imposte dirette.
Vi sono interessi diversi in gioco, tra parte acquirente e parte venditrice nel momento della ricezione dell'avviso di accertamento ai fini delle imposte indirette.
L'acquirente, responsabile in solido con il venditore per l'imposta di registro, potrebbe avere la forte tentazione, per ragioni puramente economiche, di chiudere la partita, magari con un'acquiescenza, senza nemmeno difendersi. Ed ecco che il venditore si ritroverebbe, se ne ricorressero le condizioni, a doversi difendere ai fini delle imposte dirette per l'emersione di una asserita maggiore plusvalenza tassabile.
 

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