Ciao,
l'alloggio del portiere essendo parte comune del condominio, è regolato dall'art. 1117 c.c., se i condomini decidono di venderlo, l'assemblea deve approvare la delibera all'unanimità dei consensi, perchè in questo si modifica la destinazione d'uso, e dividere il ricavato per millesimi di proprietà.