La norma applicabile è l'art. 67 del Tuir (D.P.R. n. 917/86), che prevede i redditi diversi. Il suo comma 1, lett. b) recita:
"le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso,
le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante".
Pertanto se, come sembra nella fattispecie, non sussiste una causa di esclusione, la cessione infraquinquennale genererà una plusvalenza tassabile. Che andrà indicata nel rigo RL6 del quadro RL del Mod. Unico (o nel rigo D4 del Mod. 730). Non andrà però indicata se sulla plusvalenza realizzata sarà stata applicata e versata a cura del notaio, all’atto della cessione, l’imposta sostitutiva del 20% prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Ricapitolando:
- la tassazione della plusvalenza sarà del 20% se si sceglierà tale possibilità all'atto della cessione;
- se non si sceglierà tale possibilità la tassazione sarà quella corrispondente all'aliquota marginale. Cioè l'aliquota massima riferita al reddito imponibile IRPEF del contribuente (quindi, non minore del 23%).