Secondo l’opinione tradizionale, il contratto preliminare, riconosciuto ma non definito dall’art.1351 c.c., è un contratto mediante il quale una o più parti si obbligano alla stipulazione di un successivo contratto, detto definitivo. (Come menzionato sopra)
mi dispiace ma stai sbagliando.
una volta era come dici tu...... dopo c'e' stata la sentenza di Cassazione Sentenza n. 8038 del 2 aprile 2009.
preliminare del preliminare - nullo.
La Cassazione. in una recentissima sentenza, Sentenza n. 8038 del 2 aprile 2009 ha dichiarato nullo per difetto di causa il contratto che obbliga i due contraenti a stipulare un successivo contratto, cioe' che rimanda ad un altro preliminare poiché l'interesse giuridico sotteso di obbligarsi …ad obbligarsi, non ha alcun utile risvolto pratico, ma al contrario è fonte solo di inutili complicazioni.
Ouindi una proposta di acquisto che rimanda ad un preliminare e' nulla.
La citata sentenza, pone fine ad una prassi frequente in materia di compravendita immobiliare condotta per intermediazione di agenzie immobiliari, consistente nel far sottoscrivere al promissario acquirente una proposta irrevocabile d'acquisto che lo impegnerà poi a firmare il successivo contratto di compravendita definitivo.
I giudici di legittimità hanno fondato la loro pronuncia sull'assunto che già le disposizioni dell'art. 2932 c.c. che contemplano la possibilità di ottenere una sentenza produttiva degli stessi effetti del contratto definitivo non concluso, consentono di porre in essere un diretto collegamento strumentale tra il preliminare ed il definitivo destinato a realizzare l'effettivo risultato voluto dalle parti.
Pertanto, l'obbligo ad obbligarsi, risulterebbe, secondo la Suprema Corte una inutile superfetazione, poco utile dal punto di visto pratico, una reiterazione che non sarebbe sorretta da alcun interesse meritevole di tutela, visto che l'impegno può essere assunto immediatamente dai contraenti, e che, in caso di inadempimento, potrebbero sempre invocare le previsioni del 2932 c.c..
Ma c'è di più; il mediatore immobiliare non ha diritto ad alcuna provvigione in quanto l'obbligo di pagamento nei confronti di quest'ultimo nasce nel momento stesso della conclusione del contratto a norma dell'art. 1755 momento che si perfezione dunque nel momento finale delle trattative e di conclusione dell'affare e non a seguito della proposta irrevocabile d'acquisto.
se posso darti un ultimo consiglio..... ti suggerisco di avvalerti di un professionista di fiducia, perchè noi ti possiamo dare tutti i consigli del caso, ma se non leggiamo le carte nel dettaglio che andresti a firmare, se non sappiamo nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere, magari ti diamo un consiglio, in buona fede, che poi nel tuo caso risulta controproducente!! Lo so che un professionsta va pagato ed uno preferisce fare da sè per risparmiare.... ma molto spesso i soldi che spendi adesso, ti possono far risparmiare problemi, ansie e spese aggiuntive domani.....
io mi sto gia' avvalendo dell'aiuto di un agente immobiliare.
ma preferisco essere informata prima.
cmq grazie.