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JERRY48
Ospite
Chi offre di più è suo. Giusto ?
Sì.
Se nel contratto di affitto di un terreno agricolo non sono riportati i tempi di preavviso per il mancato rinnovo da parte del proprietario, si intendono 6 mesi, come per gli appartamenti ?
Dall’art. 45 della legge n. 203/1982.
In mancanza di accordi o contratti verbali con testimoni (e in particolare dell’assistenza dei sindacati agricoli) le norme di legge si sostituiscono alle clausole difformi pattuite dai contraenti, sicché la durata del contratto è di quindici anni, come stabilito dall’art. 1 della legge.
Il che significa che almeno un anno prima della scadenza del quindicennio il concedente può intimare disdetta all’affittuario.
In mancanza di disdetta, il contratto, quale che sia stato l’accordo verbale delle parti, si rinnoverà per altri quindici anni.
Punto per punto citiamo gli aspetti della disciplina dell’affitto:
a) la durata minima è di 15 anni (art. 1);
b) in mancanza di disdetta, comunicata almeno 1 anno prima della scadenza, il contratto si intende tacitamente rinnovato per altri 15 anni (art. 4);
Fonte: http://www.agricoltura24.com/articoli/0,1254,54_CRD_0_3865,00.html