uva

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in base a quale norma
Può essere interessante questo:


La tipologia di pista di cui sto parlando è quella segnalata col cartello omino-barra verticale- bici:
pista ciclabile contigua al marciapiede”. Tale condizione è indicata da un cartello circolare di colore blu, ove sono rappresentati, sulla sinistra, un pedone (marciapiede) e a destra, separato da una linea verticale bianca, una bicicletta (pista ciclabile).

Tecnicamente ho sbagliato a definirla "ciclo-pedonale" pur avendo spiegato che la corsia per le biciclette è separata da quella per i pedoni.
Il ciclista è obbligato ad usarla, non può circolare in strada. Ma se la corsia a lui riservata è troppo stretta, dove sta scritto che non può utilizzare quella pedonale adiacente?
 

Nemesis

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Non mi è chiaro se i monopattini elettrici devono/possono circolare sulla ciclopista.
Art. 1, comma 75-terdecies della legge n. 160/2019:
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:
a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;
b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi.
 

uva

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La ciclopista in questione rientra nel caso a).
Il limite di velocità nella strada adiacente è di 50 km/h (il progetto "Torino città 30 all'ora" sponsorizzato dal Sindaco non è stato realizzato ed è oggetto di contestazioni). In realtà si va più piano, da quando sono stati installati i dossi artificiali a seguito della morte di pedoni investiti da un'auto.

Quindi i monopattini elettrici possono circolare sia in strada che sulla ciclabile.
 

basty

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Il tema iniziale della presente discussione verteva principalmente su dove potessero circolare i "velocipedi" ingombranti con rimorchio, quando non sia sufficiente l'area della pista ciclabile.

Mi pare di aver capito che nel caso si spostassero sulla pista pedonale, dovrebbero portare il mezzo a conduzione a mano.

Purtroppo è anche vero che molte amministrazioni in alcuni casi hanno "fuso" marciapiede e pista ciclabile: lasciando al buon senso ed educazione la corretta circolazione di entrambi.
 

uva

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nel caso si spostassero sulla pista pedonale, dovrebbero portare il mezzo a conduzione a mano.
In tal caso non sono obbligati tassativamente a scendere dalla bici e condurla a mano, secondo quanto disposto dall'art. 182, c. 4 del CdS.

Infatti i ciclisti
sostengono che pedalando piano vanno alla stessa velocità dei pedoni e non creano né pericolo né ostacolo.
 

basty

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Avevi iniziato sostenendo che intralciavano il percorso pedonale

4.


I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
 

uva

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Avevi iniziato sostenendo che intralciavano il percorso pedonale
No; (ri)leggi il post #1.
Non ho sostenuto che i ciclisti con rimorchio intralciano la corsia pedonale.

I soggetti pericolosi sono
i proprietari dei cani con guinzagli estensibili che occupano tutto lo spazio intralciando
I guinzagli superiori ad una certa lunghezza pare siano illegali, ma questo è un altro problema.

Per quanto riguarda le biciclette con rimorchio, ho scritto che se dovessero (ma non devono) percorrere
la strada adiacente
allora
intralcerebbero le automobili

Ripeto:
il CdS non contiene un obbligo tassativo per i ciclisti con rimorchio di condurre le bici a mano quando occupano la corsia pedonale perché quella bidirezionale a loro riservata è troppo stretta.
Se pedalano adagio, come si fa quando si trasporta uno o due bimbi, non li si può accusare di intralciare o costituire pericolo per chi cammina o corre.
 

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