Occorre chiarire una cosa fondamentale: le planimetrie catastali sono fini a se stesse. Non necessitano di corrispondere o incastrarsi perfettamente con le proprietà adiacenti. Le planimetrie, sovente redatte con superficialità, servivano per indicare i vani, la loro disposizione ed i nomi dei confinanti. Pertanto le differenze fra le planimetria confinanti non necessitano di combaciare. Il perimetro delle particelle lo si desume dalla mappa catastale dei terreni: quella dell'urbano era a vista, indicativa, non era determinante ai fini dell'individuazione delle proprietà. Quella del catasto terreni, nei suoi limiti, permetteva di ricostruire i confini, tenendo conto delle tolleranze. Oggi il discorso sta cambiando, anche se l'Agenzia del Territorio non è all'altezza di gestire la mole dei dati che gli vengono forniti dal 1989 con gli aggiornamenti con le nuove procedure digitali. Non voglio dilungarmi sul problema, mi limito a dire che il catasto approva i tipi di aggiornamento senza andare a verificare se quello che sta approvando va in contrasto con altri tipi precedenti, adiacenti o coinvolti direttamente, creando una marea di future cause. In proposito ho scritto una lettera con le segnalazioni delle grosse disfunzioni, riconosciute dai dirigenti, che per loro affermazione devono seguire pedissequamente le disposizioni che gli arrivano dall'alto, inviata all'Agenzia del Territorio sede centrale, regionale Sardegna e provinciale di Cagliari. Sono trascorsi quasi tre mesi senza risposta. L'educazione o la velocità non è il loro forte.
Pertanto quello che sarà oggetto di atto saranno gli immobili reali, rappresentati, sovente in modo approssimato, nelle planimetrie. D'altronde, l'oggetto della stipula è il bene reale per il quale vengono pagate le tasse e gli oneri sulla consistenza rappresentata sulle planimetrie.