La risoluzione 142/2009 del Ministero delle finanze sancisce fra l altro che l'agevolazione spetta in tutti i seguenti casi :
a) acquisto contemporaneo di due appartamenti (da un unico proprietario o da venditori diversi), destinati a essere accorpati;
b) acquisto contemporaneo di un appartamento e di una porzione di un appartamento contiguo, al fine di inglobarla nel primo;
c) acquisto di un'unità immobiliare finalizzata alla fusione con un'altra unità immobiliare già di proprietà (indipendentemente dunque dal fatto che questa sia stata oggetto di un acquisto agevolato).
La norma và interpretata nel senso che l'abitazione preposseduta nel medesimo Comune impedisce di ottenere l'agevolazione in sede di nuovo acquisto, a meno che appunto si tratti di un'abitazione pre-posseduta destinata a essere ampliata con il nuovo acquisto.
Infine, sia che si tratti di un ampliamento (della casa "pre-posseduta") o di un accorpamento di due unità comprate contemporaneamente, occorre procedere alla "fusione" catastale delle due porzioni: operazione che ha come ovvio presupposto il fatto che le due unità immobiliari da unire abbiano la medesima intestazione