raffaraffa

Nuovo Iscritto
due coniugi hanno acquistato in tempi separati due unità immobiliari attigue beneficiando entrambi delle agevolazionid i prima casa. ora vogliono fare dei lavori per unire le due unità. Quali sono le conseguenze in merito alle agevolazioni fiscali? premetto che a lavori ultimati la nuova unità immobiliare sarà di proprietà di entrambi, ognuno per la usa vecchia quota.
grazieeee
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La risoluzione 142/2009 del Ministero delle finanze sancisce fra l altro che l'agevolazione spetta in tutti i seguenti casi :
a) acquisto contemporaneo di due appartamenti (da un unico proprietario o da venditori diversi), destinati a essere accorpati;
b) acquisto contemporaneo di un appartamento e di una porzione di un appartamento contiguo, al fine di inglobarla nel primo;
c) acquisto di un'unità immobiliare finalizzata alla fusione con un'altra unità immobiliare già di proprietà (indipendentemente dunque dal fatto che questa sia stata oggetto di un acquisto agevolato).
La norma và interpretata nel senso che l'abitazione preposseduta nel medesimo Comune impedisce di ottenere l'agevolazione in sede di nuovo acquisto, a meno che appunto si tratti di un'abitazione pre-posseduta destinata a essere ampliata con il nuovo acquisto.
Infine, sia che si tratti di un ampliamento (della casa "pre-posseduta") o di un accorpamento di due unità comprate contemporaneamente, occorre procedere alla "fusione" catastale delle due porzioni: operazione che ha come ovvio presupposto il fatto che le due unità immobiliari da unire abbiano la medesima intestazione
 

raffaraffa

Nuovo Iscritto
Gentilissimo dott. Rossi,
tutto chiaro, mi resta un solo dubbio: le due unità hanno proprietari diversi, quindi nella sostanza la moglie proprietaria del primo immobile non ha acquistato una seconda unità per accorparla alla prima, bensì il marito ha acquistato il secondo immobile e ottenuto il permesso per eseguire i lavori che porteranno all'unione del suo appartamento con quello della moglie.
restano quindi valide le Sue risposte?
Grazie ancora
Raffaella
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
circolare 38E del 12 agosto 2005
Acquisto di abitazione contigua
L'agevolazione "prima casa" spetta anche per l'acquisto di due appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa purché l'abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969.
Per gli stessi motivi e alle stesse condizioni il regime di favore si estende all'acquisto di immobile contiguo ad altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto
fruendo dei benefici prima casa, ad esempio nei casi di acquisto di una stanza contigua.Resta fermo che in entrambe le suddette ipotesi l'agevolazione in esame spetta se ricorrono tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa, ossia l'ubicazione
dell'immobile, l'assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso
comune.
 
L

Loretta Grazia

Ospite
Dato che nessuno dei due coniugi vende l'appartamento acquistato con le agevolazioni, bensì lo accorpa ad un altro rimanendone comproprietario, non vedo problemi in merito alla decadenza dalle agevolazioni richieste al momento dell'acquisto. Buona serata
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Espongo il mio punto di vista non per confondere gli interlocutori ma per aprire una discussione che possa essere utile, credo obbiettivo primario di questo sito. .

Obbiettivo degli istanti: " a lavori ultimati la nuova unità immobiliare vorremmo divenisse proprietà di entrambi, in proporzione alla vecchia quota "

Dal quesito pare di capire che l 'intendimento non sia solamente di unire due unità attigue ma che queste due unità divengano una sola unità compartecipata da entrambe i coniugi "in proporzione alla vecchia quota" .Per semplicità supponiamo che la quota che rispecchia i valori delle proprietà sia equanime ( come se un immobile valesse 200.000 e l'altro anche) ; in sintesi esistono due scelte ed ipotesi conclusive:

1.ma ipotesi: Il Marito resta unico proprietario della casa A composta dai mappali sub1-2 ; la Moglie unica proprietaria della casa B composta dei mappali sub 3-4. Tramite una picconata (metafora) nel muro divisorio le due proprietà vengono poste in comunicazione: in questo caso non ci sono problemi di alcun genere ma le due unità restano di proprietà distinta seppure collegate fra loro (divisione verticale delle proprietà)

2.da ipotesi : dalla fusione delle due proprietà A+B , tramite lavori si perviene ad una unica unità "C" che sembrava l'oggetto del quesito (divisione orizzontale delle proprietà): se è questo l'obbiettivo come pare dalla domanda, occorre
a)-far decorrere un quinquennio dal precendente acquisto ( diversamente ci si scontra con le problematiche relative alle sanzioni per decadenza del diritto prima casa )
b)-procedere ad una permuta in cui A cede il 50% della sua proprietà a B e viceversa (atto notarile)
c)-fare una pratica catastale atta all'identificazione di una unica nuova unità immobiliare risultante dalla fusione dei mappali sub.1-2-3-4 (pratica da geometra)

Nella scelta occorre tener conto dei risvolti civilistici:
1-La prima ipotesi è preferibile se i coniugi mettono in conto una possibile separazione futura (metafora: basterà ritirare su il muro oggetto della picconata)
2-La seconda ipotesi è preferibile in caso di premorienza del coniuge; in tale caso all'altro spetterà il diritto di abitazione su tutta la nuova abitazione.

Ovviamente accetto critiche e confutazioni alle mie conclusioni.
 

cincinnato

Nuovo Iscritto
....
1.ma ipotesi: Il Marito resta unico proprietario della casa A composta dai mappali sub1-2 ; la Moglie unica proprietaria della casa B composta dei mappali sub 3-4. Tramite una picconata (metafora) nel muro divisorio le due proprietà vengono poste in comunicazione: in questo caso non ci sono problemi di alcun genere ma le due unità restano di proprietà distinta seppure collegate fra loro (divisione verticale delle proprietà)
....

Buongiorno.
Con questa ipotesi intende dire che è possibile aprire una porta (o estensivamente demolire una parete) tra due unità abitative con differenti proprietari?

Grazie
 

cincinnato

Nuovo Iscritto
... e per la "picconata" che mette in collegamento fisico le due distinte unità immobiliari con differenti proprietari, è sufficiente la comunicazione scritta al Comune (nuova legge 73 del 22/05/2010) oppure occorrerà ancora la DIA, ipotizzando che non si vada a toccare parti strutturali dell'edificio.
E questa comunicazione (o DIA) va fatta da entrambi i proprietari in maniera distinta?

Grazie
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
A mio parere è sufficiente la comunicazione scritta al Comune (nuova legge 73 del 22/05/2010) che nell'ottica della liberalizzazione di cui alla legge citata sostitutisce la DIA
 

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