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no.....................la casa si vende a corpo non a mq.
Nel mio caso altezza appartamento 2,7 m allo stato di fatto 2,6 m. (appartamento anni 40 condonato nel 1999).
GRAZIE
pero' la casa tu l'hai vista prima di firmare....................................non ti sei accorto che era un po' bassina????
Certo il professionista ha fatto un lavoro da cani...................caspita 10 cm di meno si vedono ad occhio.
A mio parere si se ha garantito in atto ciò che il tecnico ha relazionato.Salve a tutti,
il professionista se sbaglia a prendere le misure (come e successo a me) risponde anche il proprietario del suo ERRORE?
GRAZIE
Il quesito di coppola si articola in due domande.
1.Professionista che erra nel prendere le misure.
2.Coinvolgimento del proprietario nell'errore a fronte eventuale,probabile richiesta danni acquirente.
Per quanto concerne il punto 1.è pacifico che il professionista (geom.,perito,ing.) risponde personalmente ex art.2222 cc (contratto d'opera).Egli infatti risponde dei danni arrecati non avendo adempiuto al dovere di diligenza professionale (cfr.1176 e nello specifico 2236).Tra l'altro si osserva che un semplice computo metrico non comporti particolari problemi.Anzi.
2.Il proprietario sarebbe comunque esposto in prima persona all'eccezione della parte acquirente perchè evidenziabile il c.d."errore essenziale" (v.1428,1429 e segg.cc) nella conclusione del contratto.
Le conseguenze della situazione comporterebbero,quindi,le seguenti soluzioni:
a)revisione del prezzo e contratto di compravendita "sanato" a seguito accordo delle parti,professionista incluso responsabile in via principale;
b)resistenza del venditore che,citato,chiamerebbe in causa il professionista per venir manlevato dalle sacrosante eccezioni dell'attore.Spese ed onorari a carico del responsabile.
Gatta
Penso che 'noi professionisti' abbiamo sviluppato un 'occhio' che non si può pretendere da un altro soggetto che svolge altra attività.
Certo, sul latte versato si possono fare mille 'se' e 'ma'..
Solo che il danno è fatto, e se si tratta di atti firmati o controfirmati dal proprietario ECCOME se quest'ultimo risponde: ad esempio per quanto riguarda l'agibilità...
GRAZIE, nel mio caso:
ho acquistato un appartamento nel 2010 (condonato nel 1999), sulla planimetria catastale altezza 2.7 m, ma in realta l'altezza 2.6 m (l'ho verificata di persona), il perito della Banca (per il mutuo) ha fatto risultare altezza 2.7 m, successivamente ho fatto lavori di manutenzione straordinaria presentanto il progetto al comune (spostamento di un tramezzo), con relativa variazione catastale, i tecnici hanno fatto risultare altezza sempre 2.7 metri.
Sia la perizia della Banca che il progetto/ variazione catastale non hanno scritto 2.60 METRI.
Io ho parlato col il tecnico che ha fatto il progetto/variazione catastale, e mi ha detto:
non e un problema(Lui ha fatto riferimento ai dati catastali non aggiornati) si fa una nuova pratica al comune. .
La mia domanda è che devo pagare io per risolvere i loro ERRORI.
grazie a tutti.....
Aggiunto dopo 42 minuti :
mtr allora se il professionista mi ha fatto acquistare un locale NON agibile!!!
per legge il suo operato ne esce pulito?
il quesito di coppola si articola in due domande.
1.professionista che erra nel prendere le misure.
2.coinvolgimento del proprietario nell'errore a fronte eventuale,probabile richiesta danni acquirente.
Per quanto concerne il punto 1.è pacifico che il professionista (geom.,perito,ing.) risponde personalmente ex art.2222 cc (contratto d'opera).egli infatti risponde dei danni arrecati non avendo adempiuto al dovere di diligenza professionale (cfr.1176 e nello specifico 2236).tra l'altro si osserva che un semplice computo metrico non comporti particolari problemi.anzi.
2.il proprietario sarebbe comunque esposto in prima persona all'eccezione della parte acquirente perchè evidenziabile il c.d."errore essenziale" (v.1428,1429 e segg.cc) nella conclusione del contratto.
Le conseguenze della situazione comporterebbero,quindi,le seguenti soluzioni:
A)revisione del prezzo e contratto di compravendita "sanato" a seguito accordo delle parti,professionista incluso responsabile in via principale;
b)resistenza del venditore che,citato,chiamerebbe in causa il professionista per venir manlevato dalle sacrosante eccezioni dell'attore.spese ed onorari a carico del responsabile.
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