karalis85

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il tecnico dice che cè da fare una sanatoria, ma dato che l'acquirente accetta questa situazione e davanti al notaio si farà presente, come detto in precedenza spero non ci siano problemi da parte sua a rogitare anche altri utenti nella discussione dicevano che è possibile, lo spero vivamente.
 

GIANLUCA69

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per maggior chiarezza, se come mi pare di aver capito, la planimetria catastale rappresenta il manufatto abusivo, la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 29 co. 1-bis sarà veritiera e, quindi, l'atto potrà considerarsi non viziato da nullità (in quanto lo stato di fatto attuale corrisponde a quello rappresentato sulla planimtria); riguardo però all'assenza del titolo edilizio (pdc o scia alternativa) potrebbe configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 46, co. 5 bis tue e, quindi, potrebbe scattare per il notaio -che ne sia venuto a conoscenza- l'obbligo di rifiuto, ai sensi dell'art. 28 della legge notarile, non bastando ad esonerarlo da responsabilità la mera dichiarazione delle parti di essere consenzienti al trasferimento di manufatto abusivo realizzato successivamente al rilascio del titolo edilizio originale (ed in esso non contemplato) menzionato nell'atto. Tutto sta nel come si vuole (o si può) qualificare l'intervento edilizio abusivo: a) una nuova costruzione e/o addizione volumetrica successiva alla costruzione originaria e sprovvista di pdc (atto viziato da nullità); b) una ristrutturazione edilizia c.d. pesante successiva alla costruzione originaria e sprovvista di titolo abilitativo (atto viziato da nullità); c) una totale difformità rispetto al progetto originale approvato (atto viziato da nullità); d) una variazione essenziale rispetto al progetto originale approvato (atto non viziato da nullità). Escluderei che possa rientrare o tra gli interventi edilizi subordinati a scia semplice o tra le parziali difformità rispetto al progetto originale approvato. Altro discorso, come dicevo è che il notaio ne abbia avuto conoscenza o sia contrario o meno a rispondere di eventuale responsabilità disciplinare in caso non abbia ottemperato al divieto di cui all'art. 28 citato.
 

Nemesis

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riguardo però all'assenza del titolo edilizio (pdc o scia alternativa) potrebbe configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 46, co. 5 bis tue
Gli atti tra vivi aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi a edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria.
Il notaio quindi è tenuto ad acquisire la dichiarazione dell'alienanante. Non esiste un obbligo giuridico a carico del pubblico ufficiale rogante di verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal venditore in tema di conformità del bene compravenduto agli strumenti urbanistici.
 

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