mega

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve,
Vorrei porre una domanda.
Nell’appartamento accanto al mio stanno facendo lavori di ristrutturazione spostando completamente la cucina per ricavarne una stanza. Verrà spostata proprio a ridosso dell’ingresso che confina con il mio soggiorno. Sono un po’ preoccupata e vorrei capire se ci sono norme che regolano questo tipo di istallazione…magari particolari distanze, materiali per mettere in sicurezza…..insomma capire non mi ritrovo una bomba in casa
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Quindi non si può mettere il gas"
La questione delle Tubazioni installate sui muri condominiali d'iniziativa del condòmino va affrontata e risolta alla luce di quanto disposto dall'art. 1102 c.c. in materia di uso delle cose comuni da parte dei singoli condòmini.
Ci sono numerose, le sentenze che si sono espresse a tal riguardo e specificamente anche proprio in relazione all'apposizione di tubazioni.
La giurisprudenza e costante e conforme nell'affermare che "a norma dell'art. 1102 c.c., comma 1, applicabile al condominio negli edifici in virtù del rinvio operato dall'art. 1139 c.c., ciascun condomino può apportare a sue spese le "modificazioni" necessarie per il migliore godimento delle cose comuni, sempre che osservi il duplice limite di non alterare la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Entro questi limiti, perciò, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti, ciascun condomino può servirsi altresì dei muri perimetrali comuni dell'edificio ed appoggiarvi tubi, fili, condutture, targhe, tende e altri manufatti analoghi.
Restano salvi eventuali divieti stabiliti dal regolamento condominiale che, se di natura contrattuale, può derogare la regola sancita dall'art. 1102 c.c. .

Per riepilogare: il singolo condòmino
a) ha diritto di utilizzare a suo piacimento ed in modo differente dalla normale destinazione i beni comuni;
b) nel fare ciò non deve alterarne la destinazione, né recare pregiudizio alla sicurezza, stabilità e decoro dell'edificio;
c) apporre tubazioni sui muri comuni, a queste condizioni, è considerata attività lecita.
Fonte: Tubi del gas sui muri condominiali? Nessun illecito, ma devo dirlo un giudice
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
ciascun condomino può servirsi altresì dei muri perimetrali comuni dell'edificio ed appoggiarvi tubi, fili, condutture, targhe, tende e altri manufatti analoghi.
Penso tu sia fuori strada, poiché nella discussione non si parla di muri perimetrali, ma di muri che separano un appartamento dall’altro.
E in teoria porre un tubo del gas entro il metro di distanza dalla proprietà altrui non è possibile.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
ma di muri che separano un appartamento dall’altro.
Per regola i muri divisori fra unità distinte sono "portanti" ...e in ogni caso sono "bene comune" al limite in comunione con il vicino.
Non vi sono impedimenti ad installare un tubo del gas e nemmeno un maggior rischio di "creare" una bomba.
Logicamente l'installazione va fatta a "regola d'arte".
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
La UNI 7129:2015 al par. 4.5.5 indica la possibilità di installare sotto traccia all’interno di abitazioni tubazioni CSST e raccordi a pressare, purché rispettino importanti requisiti:

- Le tubazioni sotto traccia possono essere installate nelle strutture in muratura (nei pavimenti, nelle pareti perimetrali, nelle tramezze fisse, nei solai, etc.), purché siano posate con andamento rettilineo verticale e orizzontale.
- Le tubazioni inserite sottotraccia devono essere posate, parallele agli spigoli, ad una distanza non maggiore di 200 mm dagli spigoli stessi.
- I tratti terminali per l’allacciamento degli apparecchi devono avere la minore lunghezza possibile al di fuori dei 200 mm dagli spigoli.
- Nel caso di posa sotto traccia entro la fascia di 200 mm, ubicata nella zona più bassa di una parete, è comunque preferibile collocare la tubazione nella metà superiore di tale fascia (ossia tra 100 mm e 200 mm) per evitare i possibili danneggiamenti causati da interventi successivi, quali per esempio la posa di battiscopa, etc. Se la tubazione viene invece collocata entro la metà inferiore di tale fascia (ossia tra il pavimento e fino a 100 mm sopra il pavimento) è necessaria una segnalazione esterna che individui in modo chiaro, ben leggibile e permanente la posizione della tubazione del gas.
- Nel caso in cui non sia proprio possibile rispettare tali distanze, la tubazione deve risultare sempre ortogonale alle pareti ed il tracciato deve essere segnalato (anche con elaborati grafici).
- I rubinetti devono essere a vista o inseriti in apposite scatole ispezionabili a tenuta nella parte murata e con coperchio non a tenuta verso l’ambiente;
- Le giunzioni possono essere poste sotto traccia, o inserite in apposite scatole ispezionabili a tenuta nella parte murata e con coperchio non a tenuta verso l’ambiente.
- Per quanto riguarda i raccordi inoltre, la norma fa una distinzione: se il raccordo è meccanico rimane (come nella norma precedente) l’obbligo di ispezionabilità, se il raccordo è a pressare, può essere annegato nella malta e decade l’obbligo di ispezionabilità ( UNI7129:2015 par. 4.5.5.9).
- L’intera tubazione può essere annegata direttamente sotto traccia rivestendola con almeno 20 mm di malta di cemento.
- Nel caso le pareti presentino cavità (ad esempio mattoni forati) la tubazione sotto traccia deve essere inserita in un tubo guaina (comunicante con l’esterno o con un locale aerato o aerabile) di diametro interno almeno 10 mm maggiore del diametro esterno della tubazione CSST. In questo caso lo spessore di malta di cemento può essere ridotto fino a 15 mm. Se la tubazione viene appoggiata direttamente sulla caldana del solaio (posa a pavimento) si può evitare la formazione della traccia ma la tubazione deve essere comunque ricoperta con almeno 20 mm di malta di cemento.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
L'art. 889 codice civile stabilisce: "Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali".
 

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