Quindi, ripeto: possono procedere per vie legali se non pago?
Poichè non spetta al sottoscritto dar giudizi morali ma solo fornire tutti gli elementi utili per una corretta decisione (potrebbe anche essere che lei sia la vittima di un soppruso), nel riconfermare, come indicato nella mia prima risposta, il suo
obbligo a corrispondere la sua quota, và altresì precisato che, sussistento un Condominio, chi vorrà pretendere la quota da lei dovuta dovrà farlo nel rispetto della legge (art.1117 e ss. del Codice Civile) e quindi:
- non di certo presentarsi al suo uscio con una bolletta da ripartire...
bensì si dovrà:
- indire assemblea condominiale per l'approvazione del Rendiconto Consuntivo anno xxxx
- inviare a tutti i Condòmini formale e scritta convocazione all'Assemblea, premurandosi altresì di
dar prova che tale convocazione è stata ricevuta.
- ripartire in sede assembleare (a maggioranza) le spese tutte del Condominio, definendo altresì la quota spettante a ciascun condòmino con l'onere di indicare
il criterio adottato (e premurandosi che tal criterio sia legale).
La Suprema Corte di Cassazione, nella sua costante giurisprudenza, in mancanza di specifiche tabelle millesimali, ha ritenuto legittimo anche un
provvisorio riparto sulla base di "criteri provvisori" (as es i mq. degli immobili); lo stesso dicasi quanto alla convocazione assembleare e al diritto di voto di ciascun condòmino durante l'Assise medesima.
Lei ha questa certezza: il suo obbligo a corrispondere le somme dovute decorre dal momento in cui:
- siano convocati tutti i condomini all'Assemblea
- sia tenuta l'Assemblea
- l'Assemblea abbia approvato la spesa comune
- l'Assemblea abbia ripartito la spesa comune tra tutti i condòmini indicandone le rispettive quote.
In mancanza di tutto ciò:
-
non esiste una spesa comune cui lei sia obbligato, ma semplicemente una
spesa privata sostenuta da un condòmino (che l'Assemblea non ha mai approvato per mancanza di sua convocazione)
- lei non è tenuto a pagare alcunchè (lo sarà quando le venisse richiesto nel rispetto formale e sostanziale della legge).
Cordialità