Il venir meno dei presupposti specifici della transitorietà comporta la riconduzione della locazione transitoria lunga alla durata ordinaria quadriennale a partire dalla data di stipula con rinnovo per pari periodo, ma con il canone originario: il locatore deve sopportare il peso del vecchio canone se lascia operante il vecchio contratto, salvo che le parti facciano scadere il vecchio contratto e ne registrino uno nuovo a nuove condizioni.
Qui assistiamo ad una metamorfosi del titolo della prestazione, novazione di rapporto che solo alcuni uffici territoriali sono in grado di gestire.
Per non alimentare inutili aspettative, è necessario rivolgersi alla sede territoriale competente, dove le modalità operative spesso sono rimaste quelle del passato, innanzitutto per verificare se la prassi interna riesce a metabolizzare uno switch di tipologia contrattuale in corso d’opera o se la sequenza di negozi in questione venga interpretata o coniugata dall’ufficio in modo diverso.
I software in uso in Agenzia, di per sé, sono in grado di modificare il negozio, ma richiedono un imput esterno da parte di un operatore che “lavori” manualmente l’atto rettificandone la durata iniziale o prorogandola per portarla da 18 a 48 mesi, e poichè il contratto, dopo 18 mesi, è privo di copertura ai fini dell’imposta di registro, salvo che il raggio d’azione della cedolare secca lo colpisca, richiede il versamento integrativo della relativa imposta.
Il contribuente, che ha stipulato un determinato contratto, non dovrebbe essere costretto a interpretarlo in un certo modo per il diritto civile e in un modo diverso per il diritto tributario. L’ordinamento giuridico non è un insieme di orticelli accuratamente recintati da filo spinato, ma è un sistema aperto e interdipendente, anche quando si tratti di individuare le fattispecie sulle quali applicare, in un secondo momento, i tributi.
Insomma, si può fare tutto, basta volerlo. Il problema non è che cosa si può fare, ma che cosa quell’ufficio vuole fare e come quell’operatore vuole agire.
E’ fuori dubbio che tale operazione – da concordarsi in ufficio - debba passare dalla presentazione del mod. 69 e da una scrittura privata bollata in cui si spiegano all’Agenzia le ragioni del “salto di specie” contrattuale – fattispecie non soggetta ad imposta di registro, trattandosi di una modifica ex lege, come un subentro per mortis causa, ma poichè sul registro vige la brutta regola della competenza territoriale, non è da escludersi che per alcuni uffici l’imposta sia comunque dovuta.