uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Con l'Agenzia delle Entrate ho chiesto: ma quindi è una questione da sottoporre al giudice?
Secondo me sì: è una questione di natura civilistica quindi di competenza del giudice.

Se il motivo addotto per l'esigenza transitoria non è reale, non è citato nel contratto di locazione, non è opportunamente documentato; allora le parti possono rivolgersi ad un giudice che esamini la questione e "trasformi" il transitorio in un contratto 4 + 4.

L'Agenzia delle Entrate non c'entra perché si occupa di questioni fiscali, non degli aspetti legali inerenti il contratto.

Nel tuo caso particolare l'esigenza transitoria è stata opportunamente citata e documentata nel contratto, e ora viene meno per la diversa situazione lavorativa dell'inquilina.

In una situazione simile io come proprietaria chiederei al conduttore di inviarmi disdetta anticipata del contratto in essere, che accetterei esonerandolo dal preavviso. Così si può risolvere subito il contratto transitorio, senza aspettare la scadenza dei 18 mesi, e stipularne uno 4 + 4 oppure 3 + 2.
(E' il consiglio che ha dato anche @mapeit nel post n. #5)
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Che la strada più semplice sia il consiglio che mi ha preceduto è scontato.
Resta la domanda: con quale meccanismo Agenzia delle Entrate un transitorio si converte in un normale 4+4 o concordato? Dato che è previsto dalla legge, ci sarà pur un modo.
Forse con un normale Rli con data di inizio quella del transitorio in essere : ma poi sorge il problema probabile del diverso canone. Insomma la nova scrittura deve essere molto descrittiva, dovrà essere presentata allo sportello e visto trattarsi in cedolare, non dovrebbe subire imposte o sanzioni. Ma non in telematico che quasi certamente non prevede questo stato di cose.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
La trasformazione del contratto transitorio in 4+4 non è un meccanismo fiscale, ma solo una trasformazione prevista dalla decisione di un giudice che si applica al caso specifico e dietro richiesta di una delle parti per la venuta meno delle condizioni necessarie per la stipula del contratto a termine oppure per l'insussistenza delle condizioni stesse.
Per questo non esiste un automatismo fiscale di conversione. L'Agenzia delle Entrate non ha una causale o un modulo per fare ciò. Registrare nuovamente il contratto dopo aver risolto anticipatamente il vecchio è l'unica soluzione percorribile.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Direi che la prima parte del tuo intervento contraddice la conclusione.
Che poi sia percorribile con semplicità quella di rifare un nuovo contratto non ci piove. Ma non escluderei un addendum al vecchio contratto che aggiorni le condizioni, presentato con Mod 69.
È solo una ipotesi, ma proprio per quanto affermi (non è un problema fiscale) l’agenzia delle entrate può solo prenderne atto. Che poi costi più la salsa dell’arrosto potrebbe essere
 

Aidualc

Membro Attivo
Professionista
Molto interessante il tuo intervento, @mapeit
In pratica il celeberrimo "si trasforma automaticamente" tanto automatico non è.
Concordo anch'io @basty che dovrebbe essere possibile un'integrazione al contratto con mod. 69. A me è capitato di doverlo fare per un errore di registrazione, un contratto commerciale era stato registrato in 4+4 (anche nel testo le date erano quelle del 4+4). L'abbiamo corretto all'Agenzia delle Entrate per regolarizzare sia inquilino sia proprietario.

Cmq alla fine, giusto per dare conclusione, faremo un nuovo 4+4!
 

Clematide

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il venir meno dei presupposti specifici della transitorietà comporta la riconduzione della locazione transitoria lunga alla durata ordinaria quadriennale a partire dalla data di stipula con rinnovo per pari periodo, ma con il canone originario: il locatore deve sopportare il peso del vecchio canone se lascia operante il vecchio contratto, salvo che le parti facciano scadere il vecchio contratto e ne registrino uno nuovo a nuove condizioni.

Qui assistiamo ad una metamorfosi del titolo della prestazione, novazione di rapporto che solo alcuni uffici territoriali sono in grado di gestire.

Per non alimentare inutili aspettative, è necessario rivolgersi alla sede territoriale competente, dove le modalità operative spesso sono rimaste quelle del passato, innanzitutto per verificare se la prassi interna riesce a metabolizzare uno switch di tipologia contrattuale in corso d’opera o se la sequenza di negozi in questione venga interpretata o coniugata dall’ufficio in modo diverso.

I software in uso in Agenzia, di per sé, sono in grado di modificare il negozio, ma richiedono un imput esterno da parte di un operatore che “lavori” manualmente l’atto rettificandone la durata iniziale o prorogandola per portarla da 18 a 48 mesi, e poichè il contratto, dopo 18 mesi, è privo di copertura ai fini dell’imposta di registro, salvo che il raggio d’azione della cedolare secca lo colpisca, richiede il versamento integrativo della relativa imposta.

Il contribuente, che ha stipulato un determinato contratto, non dovrebbe essere costretto a interpretarlo in un certo modo per il diritto civile e in un modo diverso per il diritto tributario. L’ordinamento giuridico non è un insieme di orticelli accuratamente recintati da filo spinato, ma è un sistema aperto e interdipendente, anche quando si tratti di individuare le fattispecie sulle quali applicare, in un secondo momento, i tributi.

Insomma, si può fare tutto, basta volerlo. Il problema non è che cosa si può fare, ma che cosa quell’ufficio vuole fare e come quell’operatore vuole agire.

E’ fuori dubbio che tale operazione – da concordarsi in ufficio - debba passare dalla presentazione del mod. 69 e da una scrittura privata bollata in cui si spiegano all’Agenzia le ragioni del “salto di specie” contrattuale – fattispecie non soggetta ad imposta di registro, trattandosi di una modifica ex lege, come un subentro per mortis causa, ma poichè sul registro vige la brutta regola della competenza territoriale, non è da escludersi che per alcuni uffici l’imposta sia comunque dovuta.
 

Aidualc

Membro Attivo
Professionista
I software in uso in Agenzia, di per sé, sono in grado di modificare il negozio, ma richiedono un imput esterno da parte di un operatore che “lavori” manualmente l’atto rettificandone la durata iniziale o prorogandola per portarla da 18 a 48 mesi
Il problema non è che cosa si può fare, ma che cosa quell’ufficio vuole fare e come quell’operatore vuole agire.
D'accordissimo!
Se fosse stato possibile rivolgere la stessa domanda de visu ad alcune delle operatrici della sede (ne ho in mente 2 molto esperte) sicuramente sarebbe stata fattibile una procedura con mod 69, anche pagando il fio probabilmente non dovuto dell'imposta fissa.
Con altri dello sportello, o chi risponde al telefono (a volte meno ferrato sull'operatività in casi particolari) vedo meno fattibile l'operazione.
Grazie mille per le tue precisazioni sempre molto gradite, @Clematide .
 

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