Sono due atti totalmente diversi anche quanto a finalità.
La dichiarazione di successione (denuncia ) è un adempimento di natura esclusivamente fiscale richiesto, alla morte di un individuo e in determinati casi per calcolare e permettere il pagamento delle eventuali imposte sul patrimonio ereditario.
Si tratta di un atto che devono compiere gliaventi diritto all’eredità per il solo fatto del decesso di un loro parente e serve esclusivamente per pagare le imposte sulla successione. Il pagamento delle tasse non fa diventare automaticamente eredi poiché è richiesto dallo Stato ai parenti del defunto o agli eredi designati nel testamento solo in quanto chiamati a una determinata eredità .
Se si vuole invece diventare eredi e quindi proprietari dei beni, anche immobili, del defunto bisogna:
1) accettare l’eredità con atto espresso (per atto pubblico o scrittura privata) pagando tuttavia le imposte relative a quest’ultimo atto che verrà poi registrato all’Agenzia delle Entrate e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Così facendo si compiono tutte le pratiche successorie e quando si andrà a vendere l’immobile già facente parte dell’eredità null’altro sarà dovuto dal venditore – erede.
2) prendere materialmente possesso dei beni ereditari, quindi anche degli immobili, e mantenerlo per almeno tre mesi.
Quest’ultima modalità è la più semplice ed economica perché consente di non pagare ulteriori tasse oltre a quelle già versate per la dichiarazione di successione, ma riserva spesso una brutta sorpresa all’erede che successivamente decide, ad esempio, di vendere un appartamento ereditato. In questo caso infatti il Notaio chiede al venditore il versamento delle imposte dovute per la trascrizione in Conservatoria dell’accettazione tacita dell’eredità.
Ciò accade per due motivi. Il primo è dovuto al fatto che la legge considera automaticamente erede non solo chi è stato nel possesso dei beni ereditari per almeno tre mesi, ma anche chi compie un atto di disposizione su uno o più degli stessi. Il secondo è costituito dal particolare regime di pubblicità cui sono sottoposti gli atti di trasferimento di beni immobili.
L’alienazione di un immobile infatti prende efficacia tra le parti nel momento in cui si perfeziona il consenso tra queste, ossia quando si firma il contratto. Per rendere opponibile ai terzi quest’ultimo invece bisogna che lo stesso sia trascritto nei Registri Immobiliari della Conservatoria di competenza che è quella del luogo in cui si trova l’immobile. In mancanza chiunque in grado di dimostrare la titolarità di un diritto su quel bene potrà legittimamente opporlo al proprietario .