Gianco

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Hanno trovato come imporre un'altro balzello privo di senso perché la legge prevede l'accettazione dell'eredità per tacito assenso. Difatti è sufficiente avere prendere possesso o godere dei vantaggi, ovvero pagare debiti del de cuius che sei automaticamente erede. E se è vero che un creditore può pignorarti senza avere fatto accettazione dell'eredità esplicita, dovrebbe essere altrettanto quando vai a vendere un immobile ereditato e posseduto.
 

griz

Membro Storico
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Gianco, il problema è la continuità storica che il notaio deve garantire al compratore che lo paga e che non riewce a trovare sui registri immobiliari.
Non so se il notaio, davanti alla registrazione della successione può dare per acquisita la trascrizione ma di fatto questa non c'è, facendo la visura non risulta, quindi provvede facendo di fatto un doppione, è come quando per praticità noi carichiemo una voltura catastale per preallineamento per allineare una situazione che con un'istanza semplice potrebbe non essere immediata, presentando la voltura si rimedia
 

AugustaDM

Membro Junior
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il problema è la continuità storica che il notaio deve garantire al compratore che lo paga e che non riewce a trovare sui registri immobiliari.
/QUOTE]
Infatti, alla mera denuncia di successione, ai fini del trasferimento della proprietà, deve far seguito la trascrizione dell'accettazione dell'eredità.
 

AugustaDM

Membro Junior
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Infatti, alla mera denuncia di successione, ai fini del trasferimento della proprietà, deve far seguito la trascrizione dell'accettazione dell'eredità.
 

griz

Membro Storico
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Infatti, alla mera denuncia di successione, ai fini del trasferimento della proprietà, deve far seguito la trascrizione dell'accettazione dell'eredità.
no,
deve in quanto l'ufficio del Registro, al quale al momento della presentazione della denuncia di successioe, non adempie a quello che dovrebbe, considerato anche che si pagano le imposte perchè la trascrizione sia fatta
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Sono due atti totalmente diversi anche quanto a finalità.
La dichiarazione di successione (denuncia ) è un adempimento di natura esclusivamente fiscale richiesto, alla morte di un individuo e in determinati casi per calcolare e permettere il pagamento delle eventuali imposte sul patrimonio ereditario.
Si tratta di un atto che devono compiere gliaventi diritto all’eredità per il solo fatto del decesso di un loro parente e serve esclusivamente per pagare le imposte sulla successione. Il pagamento delle tasse non fa diventare automaticamente eredi poiché è richiesto dallo Stato ai parenti del defunto o agli eredi designati nel testamento solo in quanto chiamati a una determinata eredità .
Se si vuole invece diventare eredi e quindi proprietari dei beni, anche immobili, del defunto bisogna:
1) accettare l’eredità con atto espresso (per atto pubblico o scrittura privata) pagando tuttavia le imposte relative a quest’ultimo atto che verrà poi registrato all’Agenzia delle Entrate e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Così facendo si compiono tutte le pratiche successorie e quando si andrà a vendere l’immobile già facente parte dell’eredità null’altro sarà dovuto dal venditore – erede.
2) prendere materialmente possesso dei beni ereditari, quindi anche degli immobili, e mantenerlo per almeno tre mesi.
Quest’ultima modalità è la più semplice ed economica perché consente di non pagare ulteriori tasse oltre a quelle già versate per la dichiarazione di successione, ma riserva spesso una brutta sorpresa all’erede che successivamente decide, ad esempio, di vendere un appartamento ereditato. In questo caso infatti il Notaio chiede al venditore il versamento delle imposte dovute per la trascrizione in Conservatoria dell’accettazione tacita dell’eredità.
Ciò accade per due motivi. Il primo è dovuto al fatto che la legge considera automaticamente erede non solo chi è stato nel possesso dei beni ereditari per almeno tre mesi, ma anche chi compie un atto di disposizione su uno o più degli stessi. Il secondo è costituito dal particolare regime di pubblicità cui sono sottoposti gli atti di trasferimento di beni immobili.
L’alienazione di un immobile infatti prende efficacia tra le parti nel momento in cui si perfeziona il consenso tra queste, ossia quando si firma il contratto. Per rendere opponibile ai terzi quest’ultimo invece bisogna che lo stesso sia trascritto nei Registri Immobiliari della Conservatoria di competenza che è quella del luogo in cui si trova l’immobile. In mancanza chiunque in grado di dimostrare la titolarità di un diritto su quel bene potrà legittimamente opporlo al proprietario .
 

Dalam

Membro Attivo
Professionista
Si. E' obbligatoria. Tutti i notai dicono di prendere "solo le spese", e le somme variano da €. 416 (il mio notaio attuale) ad €. 500 massimo (almeno qui a Torino). Tenuto conto che normalmente nel preliminare si indica che le spese del notaio sono a carico di parte acquirente presumo il venditore si possa rifiutare di pagare un onorario e possa pretendere di pagare le sole spese vive. IMPORTANTE: se nel cespite ereditario vi sono più immobili chiedere al notaio di fare la trascrizione per tutti. Se sono nello stesso territorio\conservatoria il costo non cambia ma si evita di doverla rifare per un'altra vendita.
 

griz

Membro Storico
Professionista
scusate se insisto ma al momento della presentazione della denuncia di successione si pagano le tasse ipotecarie che sono relative alla trascrizione sui registri immobiliari del passaggio, trascdrizione che dovrebbe avvenire d'ufficio ma che come sopra esposto, non avviene o quanto meno avviene in tempi non certi. Ne deriva che la necessità di procedere all'accettazione è un ribadire quanto già espresso e pagare di nuovo le tasse e quanto necessario per la trascrizione
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
la necessità di procedere all'accettazione è un...
Adempiere a quanto prescrive l'art. 2648 c.c.
Il notaio che riceve un atto che comporta accettazione dell’eredità ha quindi l’obbligo professionale di effettuare la trascrizione dell’acquisto a causa di morte. Se non lo facesse, risponderebbe nei confronti dell’acquirente, qualora non lo avesse informato delle conseguenze della mancata trascrizione e non avesse ricevuto espresso consenso a non effettuare la trascrizione.
Era già stato scritto, e va ribadito, che la dichiarazione di successione ha rilevanza meramente fiscale e non comporta alcuna accettazione dell’eredità, tanto che può essere sottoscritta e presentata anche da uno solo dei chiamati all’eredità e la sua trascrizione non ha alcun valore ai fini della continuità delle trascrizioni, trattandosi di una formalità imposta dalla legge fiscale, che attua una pubblicità notizia circa la presentazione di tale dichiarazione, ma non comporta pubblicità dell’acquisto ereditario.
L'Agenzia delle Entrate non compie la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, ma è tenuta a trascrivere la dichiarazione di successione presentata dall'erede. In altre parole, l'Agenzia delle Entrate invia a sé stessa (all'ufficio Territorio) il certificato di eseguita dichiarazione.
 
Ultima modifica:

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Era già stato scritto, e va ribadito,.....
Chiarito che la dichiarazione di successione ha solo valenza fiscale, mi è meno chiaro come considerare le volture catastali successive: occorre presentare volture distinte per ogni conservatoria e si attribuiscono le relative quote ai vari eredi, entro 30 gg dalla presentazione della dichiarazione.

Queste volture operano immediatamente a livello catastale, e conservatoria, quindi AdTerritorio: che non siano sufficienti per la continuità delle trascrizioni per me resta un mistero. Mi sembra di vedere un eccesso di burocrazia, dove l'orecchio destro non sa quello che riceve quello sinistro.

Come si spiega ciò?
 

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