La legge di stabilità 2014, all'art. 1. comma 50, sembrava aver eliminato la possibilità del pagamento dei canoni di locazione in contanti indipendentemente dall'importo ("quale ne sia l'importo", dice la norma). Ma in data 5.02.2014 il Dipartimento del Tesoro del MEF ha pensato bene di intervenire sulla questione in via interpretativa, emanando dei "Chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative (articolo 1, comma 50, legge 27 dicembre 2013 n. 147)" e ripristinando quanto la norma sembrava aver proibito:
<<[...]deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti>>.
La "prova documentale" può essere anche la classica ricevuta. E allora, se non mi sbaglio, leggendo tra le righe, la sostanza è che il Dipartimento del Tesoro fa presente che l'impianto sanzionatorio, attualmente in vigore, riguardante le operazioni di pagamento in contanti, reagisce unicamente nei confronti di utilizzo di contanti tra privati oltre il limite dei 1.000 euro. Sì che la norma della legge di stabilità 2014 non può in alcun modo sfruttare tale impianto sanzionatorio e la sua violazione rimarrebbe priva di sanzione. Insomma, chi paga il canone di locazione in contanti ed al di sotto del limite dei 1.000 euro non può in alcun modo essere sanzionato, perché l'impianto sanzionatorio non può intercettare quella prassi.
A margine si pone la questione sulla cultura legislativa del legislatore della norma...
<<[...]deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti>>.
La "prova documentale" può essere anche la classica ricevuta. E allora, se non mi sbaglio, leggendo tra le righe, la sostanza è che il Dipartimento del Tesoro fa presente che l'impianto sanzionatorio, attualmente in vigore, riguardante le operazioni di pagamento in contanti, reagisce unicamente nei confronti di utilizzo di contanti tra privati oltre il limite dei 1.000 euro. Sì che la norma della legge di stabilità 2014 non può in alcun modo sfruttare tale impianto sanzionatorio e la sua violazione rimarrebbe priva di sanzione. Insomma, chi paga il canone di locazione in contanti ed al di sotto del limite dei 1.000 euro non può in alcun modo essere sanzionato, perché l'impianto sanzionatorio non può intercettare quella prassi.
A margine si pone la questione sulla cultura legislativa del legislatore della norma...