Ennio Alessandro Rossi

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da fisco oggi del 18.2.14La tracciabilità dei canoni di locazione
Domanda :Il canone di locazione incassato tramite bollettino di c/c postale è considerato tracciabile ai fini del divieto di pagamento in contanti previsto dalla legge di stabilità?
( ndr : pare una soluzione che concili tracciabilità e contanti )

Risposta : I pagamenti relativi ai canoni di locazione di unità abitative devono essere effettuati, indipendentemente dall’importo, attraverso forme e modalità che escludano l'uso del contante e che assicurino la tracciabilità degli stessi anche al fine della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (articolo 1, comma 50, legge 147/2013). Fanno eccezione gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per i quali è ancora consentito il pagamento in contanti.
Ai fini sanzionatori, tuttavia, occorre precisare che rileva esclusivamente il tetto per i trasferimenti pari o superiori a 1.000 euro tra soggetti diversi (articolo 49 del Dlgs 231/2007). Pertanto, fermo restando tale limite, la traccia della transazione in contante può essere fornita mediante una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare il pagamento del canone di locazione, anche per poter fruire dei previsti benefici fiscali (nota 5 febbraio 2014 del dipartimento del Tesoro).
[DOUBLEPOST=1392832341,1392832152][/DOUBLEPOST]sostanzialmente se il conduttore invia al locatore un vaglia postale (frutto di un versamento in contanti alla Posta di importo inferiore a 1000 euro)
le parti risulteranno entrambe in regola
 

Nemesis

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se il conduttore invia al locatore un vaglia postale (frutto di un versamento in contanti alla Posta di importo inferiore a 1000 euro) le parti risulteranno entrambe in regola
Il vaglia postale, così come il bollettino di versamento su c/c postale, sono metodi di pagamento tracciabili. Quindi non esiste un limite massimo per i pagamenti disposti con quei mezzi. Se non quello previsto da Poste Italiane (2.582,28 euro per il vaglia postale).
 

Ennio Alessandro Rossi

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Vediamo il caso pratico :
-Tizio (extracomunitario poveraccio o ex protestato che non ha uno straccio di conto corrente ) và in posta e non avendo conto corrente consegna materialmente denaro contante all' impiegata per 1200 euro perché formi un vaglia destinato al locatore:
.Secondo te, nessun problema ?
 

Nemesis

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Vediamo il caso pratico :
-Tizio (extracomunitario poveraccio o ex protestato che non ha uno straccio di conto corrente ) và in posta e non avendo conto corrente consegna materialmente denaro contante all' impiegata per 1200 euro perché formi un vaglia destinato al locatore:
.Secondo te, nessun problema ?
A parte il poveraccio che dovrebbe avere la disponibilità di 1.200 euro (oltre l'importo della tassa postale), sì, nessun problema.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
da quanto ho appena postato in altro loco :

Posso frazionare il pagamento a favore di un fornitore o un professionista in tante trance di importi inferiori a mille euro?

Quando si è debitori di un importo superiore a mille euro, è possibile “eludere” l’obbligo della tracciabilità del pagamento effettuando tanti versamenti in contanti di acconti singolarmente inferiori a mille euro, ma complessivamente superiori.
Per esempio: è possibile pagare il compenso del dentista, dell’importo complessivo di 1.500 euro, anche in tre rate mensili da 500 euro versate in contanti e non con assegno.
La possibilità di frazionamento è subordinata ad alcune condizioni:
1) il frazionamento deve essere previsto dalla natura stessa dell’operazione (per esempio, un appalto d’opera normalmente pagato per s.a.l.);
2) oppure deve derivare da un preventivo accordo tra le parti;
3) inoltre, per ogni singolo pagamento, deve essere conservata la disposizione scritta dei contraenti circa la corresponsione e l’accettazione del versamento.
Così, è ipotizzabile una rateizzazione del debito con il proprio dentista, ma lo è molto meno l’anticipo dato a un costruttore per l’acquisto di una casa.
La pluralità di pagamenti a scadenze prefissate, infatti, è frutto di un’ordinaria dilazione di pagamento che scaturisce dal preventivo accordo delle parti. In questo caso, non si configura alcuna violazione alla normativa sulla tracciabilità in quanto è fisiologico che, nella prassi commerciale, il pagamento di determinati importi venga rateizzato.
Tuttavia, è stato anche osservato che, al fine di dimostrare le caratteristiche della dilazione, le modalità di pagamento (frazionato) devono scaturire da un accordo preventivo tra le parti. In buona sostanza, al fine di prevenire possibili contestazioni, è necessaria l’esistenza di un atto o un documento scritto dal quale si desuma che acquirente e venditore si siano accordati sin dall’inizio in relazione alla possibilità di effettuare un pagamento dilazionato in più rate.
 

tuonoblu

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quindi
poichè sento diverse correnti di pensiero sulla tracciabilità dei pagamenti di canoni di locazione inferiore all'importo di 1.000 euro, per aver certezza ed azzardarmi a ripristinare il vecchio sistema di pagamento in contanti come posso fare? O meglio quale fonte può fugare questo dubbio?
Preciso che è la stessa domanda mi è stata posta dal mio conduttore che informato di questo dietrofronte da parte del ministero del Tesoro chiede delucidazioni in merito.
 

wmar

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Proprietario Casa
quindi
poichè sento diverse correnti di pensiero sulla tracciabilità dei pagamenti di canoni di locazione inferiore all'importo di 1.000 euro, per aver certezza ed azzardarmi a ripristinare il vecchio sistema di pagamento in contanti come posso fare? O meglio quale fonte può fugare questo dubbio?
Preciso che è la stessa domanda mi è stata posta dal mio conduttore che informato di questo dietrofronte da parte del ministero del Tesoro chiede delucidazioni in merito.

La norma che proibisce i pagamenti in contanti dei canoni di locazione delle unità abitative indipendentemente dall'importo, è valida ma (vedi nota del Dipartimento del Tesoro) tale norma è priva della capacità di sanzionare il proprio trasgressore. Infatti l'unico impianto sanzionatorio previsto dalla legge per le operazione di pagamento in contanti è quello che sanziona i pagamenti non tracciati per importi pari o superiori a 1.000 euro. Ne consegue (vedi nota del Dipartimento del Tesoro) che il locatore che si fa pagare in contanti il canone, per importi inferiori a 1.000 euro ed emettendo la classica ricevuta di pagamento (assoggettata ad imposta di bollo dall'origine), non è in alcun modo sanzionabile.
 

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