essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Qualcuno di voi sa dirmi se la tinteggiatura delle pareti delle scale di un condominio rientra tra le spese di ordinaria manutenzione o straordinaria? Grazie.


Ai sensi dell'art. 3 DPR 380/2001 del testo unico dell'edilizia questo è sicuramente un intervento di manutenzione ordinaria e non richiede abilitazione comunale al contrario delle manutenzioni straordinarie che richiedono un titolo abilitativo.
Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura di portoni di garage, il rifacimento del manto di copertura (sostituzione di tegole), ecc.
Come vedi, anche interventi piuttosto rari e costosi (sostituiìzione di pavimenti, di serramenti , manto di copertura, ) sono purtroppo ordinari!!!
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igenico-sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso: esempi intallazione ascensori e scale di sicurezza, realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, rifacimento di scale e rampe, interventi finalizzati al risparmio energetico, recinzione area privata, costruzione di scale interne.
Saluti.
 

griz

Membro Storico
Professionista
a quanto pare c'è una discordanza interpretativa:
per quanto riguarda le norme unbanistiche l'intervento è ritenuto manutenzione ordinaria, per quanto invece attiene alle norme di gestione del condominio, secondo l'articolo citato, potrebbe essere ritenuto una manutenzione straordinaria in quanto particolarmente oneroso, soperatutto non può sicuramente avere carettere di urgenza, direi quindi che deve valere il buon senso
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supplemento Ordinario n. 239

...
Art. 3 (L)
Definizioni degli interventi edilizi
(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
...
D.P.R. 380/2001


Vorrei vedere il mio amministratore che si prende l'iniziativa per ridipingere le pareti del vano scale senza delibera :shock::shock:
 

Busolegna

Nuovo Iscritto
un aspetto non trascurabile è che le spese di tinteggiatiura delle scale di un palazzo va ripartito in millesimi di proprietà compresi eventuali negozi anche se esterni poiché intervento ritenuto su struttura portante dell'edificio su questo punto mi sembra che non possano sussistere discordanze.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
un aspetto non trascurabile è che le spese di tinteggiatiura delle scale di un palazzo va ripartito in millesimi di proprietà compresi eventuali negozi anche se esterni poiché intervento ritenuto su struttura portante dell'edificio su questo punto mi sembra che non possano sussistere discordanze.
Non è questa la domanda posta dall'Original Poster, ovvero non chiede come verrà ripartita la spesa, altrimenti avrei risposto ;):daccordo:
Comunque (per risponderti Off-Topic) dipende se le scale sono considerate anche di proprietà dei negozi o no, perchè potrebbe essere che sia il caso del 3°c. art 1123 cc, per cui è necessario leggere il regolamento condominiale e gli eventuali titoli (chiuso Off-Topic).

Ripeto l'Original Poster aveva chiesto tutt'altro, ossia;

- se la tinteggiatura delle pareti delle scale di un condominio rientra tra le spese di ordinaria manutenzione o straordinaria?

per cui suggerisco di tenerci su questa domanda :idea:
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
LA MANUTENZIONE della scala è manutenzione ordinarie che si fa periodicamente tutte le settimane o più volte, l'imbiancatura della scala è straordinaria e si fa solo se necessita ogni 10 o più anni se i condomini non sono sporcaccioni.:daccordo::^^:ciao
 

griz

Membro Storico
Professionista
LA MANUTENZIONE della scala è manutenzione ordinarie che si fa periodicamente tutte le settimane o più volte, l'imbiancatura della scala è straordinaria e si fa solo se necessita ogni 10 o più anni se i condomini non sono sporcaccioni.:daccordo::^^:ciao


bello avere delle certezze!
personalmente, la gestione condominiale non è il mio pane quotidiano e la logica dice quanto tu sostieni ma anche la tinteggiatura interne dell'appartamento si fa quando si ritiene farla ed è sicuramente qualificabile come manutenzione ordinaria
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Comunque mi domando a che pro si dovrebbe stabilire se una manutenzione è ordinaria o straordinaria?
In fin dei conti non cambia assolutamente nulla ai fini della delibera ne maggioranze ne tipo di assemblea, ovvero l'unica differenza potrebbe essere nell'entità della spesa per stabilire con che comma approvare, il 2° o 3° dell'art 1136 cc.
Ma neppure in questo caso potrà essere l'assemblea a decidere perchè in caso dubbio potrà essere interpellato il Giudice
Per cui si preferisce, per sicurezza deliberare con il quorum del 2°c. art 1136 ad evitare contenziosi, ma nulla toglie se la spesa non è elevata di deliberare con il 3°comma.

L'individuazione agli effetti dell'art. 1136 c.c., comma 4 della "notevole entità" delle riparazioni straordinarie deve ritenersi affidato, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice di merito, rispetto alla quale la proporzionalità tra la spesa ed il valore dell'edificio e la ripartizione di tale costo tra i condomini configurano non un vincolo, bensì un ulteriore ed eventuale elemento di giudizio, nel senso della possibilità per il giudice di tener conto, oltre che dei dati di immediato rilievo, ovvero dall'ammontare complessivo dell'esborso occorrente per la realizzazione dell'opera, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell'edificio e l'entità delle spese ricadenti sui singoli condomini --- Cass. civ. Sez. II Sentenza del 6 novembre 2008 n. 26733
 

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