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Qualcosa non corretto? ho richiamato solo quanto deriva dall’art 1123La regola afferma che pagano coloro che giacciono sotto la verticale del tetto in questione: salvo però convenzioni stabilite.
Opinione. nessuna norma vietava una tale convenzione, stabilita dal “padre di famiglia”avrebbero fatto cosa saggia stabilire una regola dove TUTTI i teti erano parte comune da dividere secondo millesimi:
L’art 1123 è derogabile: ancora qualcosa a ridire?Quella eventualmente stabilità e concordata a priori per tutti i tetti. Vietato? Non mi risulta.
Grazie a tutti.Senti giovane: evita atteggiamenti da supplente in cattedra. Non sei incaricato di giudicare i vari interventi. Rispetto le tue opinioni e vedi di fare altrettanto: semmai contestare nel merito (se ne sei capace): ti aiuto a ripassare la lettura delle me affermazioni
Qualcosa non corretto? ho richiamato solo quanto deriva dall’art 1123
Opinione. nessuna norma vietava una tale convenzione, stabilita dal “padre di famiglia”
L’art 1123 è derogabile: ancora qualcosa a ridire?
Conclusione: ho risposto al primo post al postante, confermando la esclusiva competenza del 5 sulla manutenzione della sua tettoia, salvo convenzioni sottoscritte. (Che ne sappiamo se ci fossero o meno?)
Buona giornata: e rilassati.
Possiamo chiudere qui.
Ma senti DA CHE pulpitoNon sei incaricato di giudicare i vari interventi.
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