lino erme

Membro Attivo
Proprietario Casa
buongiorno volevo sapere i tempi per presentare un testamento olografo dal notaio e se bisogna dare giustificazione di come si è venuti in possesso della scrittura.....oppure se ha ancora validità quando viene ritrovato dopo alcuni mesi dalla morte del propietario ....grazie a tutti quelli che vogliono rispondere....
 
J

JERRY48

Ospite
Dal momento stesso in cui è stato ritrovato, per la sua pubblicazione tramite il notaio.
Nessuna giustificazione.
Ha validità anche dopo anni, la legge italiana non prevede prescrizione.
 

Gatta

Membro Attivo
Il testamento olografo (dal greco:"interamente scritto") è regolato dall'art.602 cod.civ.
Come ben dice jerry (giusto?),chi è in possesso di detto testamento e abbia interesse,lo deve presentare al notaio per la pubblicazione "appena ha notizia della morte del testatore" (cfr.art.620 cod.civ.).
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
Questo in sintesi. Chè ci sarebbe tanto da dire.
Gatta
 

massimo binotto

Membro Attivo
Professionista
Giusto quanto detto sinora da Jerry e Gatta...

Art. 620. Pubblicazione del testamento olografo.
Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.

Attenzione però, per completare la risposta sul quesito posto da Lino, vorrei evidenziare questo:
Art. 490 del codice penale. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485 (reclusione da sei mesi a tre anni), secondo le distinzioni in essi contenute.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
chi è in possesso di detto testamento e abbia interesse,lo deve presentare al notaio per la pubblicazione "appena ha notizia della morte del testatore"
Non sembra che sia il caso propettato dall' O.P. . Sembra che la notizia della morte sia antecedente al ritrovamento, più o meno casuale, del testamento olografo: non c'era possesso.
 

Gatta

Membro Attivo
Ho già precisato che sul testamento olografo ci sono libri e libri....
Per chi è un giurista e vuole approfondire non resta che la consultazione.
Gatta
 

lino erme

Membro Attivo
Proprietario Casa
giriamo intorno al problema ma nessuno ha dato una risposta precisa...se viene ritrovato un testamento olografo casualmente dopo alcuni anni dall'avvenuta successione può presentarlo???
 
J

JERRY48

Ospite
Nel mio post iniziale ho scritto che il testamento olografo non ha prescrizione, (cioè se viene redatto a 50 anni e il redattore muore a 100 e passa anni è valido.
Ma per poter rispondere esaurientemente al tuo quesito, è necessario allora che sia più preciso e indichi dopo quanti anni è stato ritrovato questo testamento, perchè è molto importante. Infatti:

Il ritrovamento di un testamento trascorsi dieci anni dall'apertura della successione (che coincide con la morte del de cuius) pone innanzitutto un problema in ordine all'accettazione dell'eredità: ai sensi dell'art. 480 del c.c., infatti, il termine prescrizionale di dieci anni decorre dal giorno dell'apertura della successione sia per la successione legittima che per quella testamentaria. Quindi, se il beneficiario del testamento non ha accettato l'eredità del de cuius entro il 1998, non potrà accettare successivamente. Se lo ha fatto (in forza di successione legittima o di altro testamento), l'accettazione vale anche per il testamento precedente.
Recente giurisprudenza ha sul punto sancito: "[...] l'art. 459 c.c., nel prescrivere che l'eredità si acquista con l'accettazione, si riferisce all'eredità in sè considerata, a prescindere dai titolo della chiamata, legittima o testamentaria, presupponendo quindi un concetto unitario di acquisto dell'eredità stessa.
In tale contesto deve essere letto l'art. 480 c.c. che stabilisce il termine di decorrenza della prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità in ogni caso dal giorno dell'apertura della successione, e, in caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione, senza porre quindi alcuna distinzione con riferimento al tipo di devoluzione
" (Cass. civ. Sez. II, 8 gennaio 2013, n. 264). (BROCARDI)
 

Gatta

Membro Attivo
Mi sembra che tutti e in particolare jerry siano stati più che esaustivi.
Se ci sono ancora delle perplessità(?), che lino si rivolga ad un professionista (notaio o altri). In fondo questo è un forum nato per le problematiche immobiliari....
Gatta
 

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