Giusto quanto detto sinora da Jerry e Gatta...
Art. 620. Pubblicazione del testamento olografo.
Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.
Attenzione però, per completare la risposta sul quesito posto da Lino, vorrei evidenziare questo:
Art. 490 del codice penale. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485 (reclusione da sei mesi a tre anni), secondo le distinzioni in essi contenute.