Il proprietario esclusivo della terrazza a livello può compiere opere nella sua proprietà, nel rispetto del decoro architettonico dell’edificio e delle norme sulle distanze legali. Nel caso in cui tali opere presuppongano l’utilizzazione del muro comune (es. installazione di una pensilina) ai limiti appena esposti bisogna aggiungere quelli previsti dall’art. 1102 c.c., con il conseguente divieto di alterare la destinazione del bene comune, e di impedire agli altri condòmini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Tuttavia mi sembra che il tuo amico voglia costruirsi un appartamento da 100 mq bisogna verificare l'indice di edificabilità consentito dal P.R.G.