Secondo le ultime risposte della Agenzia, hanno confermato che un nuovo contratto intestato agli stessi nominativi già sotto contratto al 15/10/18 (o la data che è...) , anche se il vecchio contratto è arrivato a scadenza naturale, non possono essere assoggettati a cedolare secca..
(Circolare 8/E del 10/04/2019.)
Non so se tale riduzione sia stata accordata a tempo indeterminato o abbia una scadenza: in ogni caso nulla vieta di concordare condizioni diverse.
In genere io ho sempre stabilito un termine, visto che l'esenzione d'imposta di registro vale solo per le modifiche in diminuzione, ma non per le modifiche in incremento. In ogni caso non è la differenza di imposta di registro ad essere determinante per la tua valutazione
(Circolare 8/E del 10/04/2019.)
Questo non è vincolato ad alcuna legge: è una condizione che avete posto liberamente. E può benissimo essere modificata, se ti sta bene modificarla.Se invece facessimo una proroga con contratto di riduzione questo non avverrebbe perchè il contratto di riduzione stabilisce chiaramente che in caso di subentro si ritorni automaticamente al canone previsto dal contratto originale.
Non so se tale riduzione sia stata accordata a tempo indeterminato o abbia una scadenza: in ogni caso nulla vieta di concordare condizioni diverse.
In genere io ho sempre stabilito un termine, visto che l'esenzione d'imposta di registro vale solo per le modifiche in diminuzione, ma non per le modifiche in incremento. In ogni caso non è la differenza di imposta di registro ad essere determinante per la tua valutazione