Elegance

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti,

qualche pia anima, e' in grado di sapermi indicare fonti certe dove poter determinare se un immobile commerciale sfitto e privo di utenze, dovra' pagare questo nuovo "pizzo" ? Perchè cosi considero la nuova TARES.

Vi rngrazio come sempre dell'ottimo supporto ricevuto
 
J

JERRY48

Ospite
Mentre nella normativa Tarsu si faceva riferimento agli immobili «oggettivamente utilizzabili», nel decreto Monti si usa l'espressione «suscettibili di produrre rifiuti». Il risultato però è lo stesso. Tant'è che viene richiamata nella relazione ministeriale la giurisprudenza della Cassazione, che da più di 10 anni ha affermato in maniera inequivoca che il tributo è dovuto dal contribuente se l'immobile sia oggettivamente utilizzabile, ancorché soggettivamente inutilizzato per scelta del titolare. Per la prima volta il principio è stato affermato con la sentenza 16785 del 30 novembre 2002. Successivamente, con le sentenze 9920/2003, 22770/2009, 1850/2010 e altre.
Questo orientamento è stato seguito anche dai giudici di merito. La commissione tributaria regionale di Palermo (sentenza 121/2012) ha infatti sostenuto che l'attivazione delle utenze non è decisiva ai fini del pagamento della tassa rifiuti. Magazzini e locali di deposito sono soggetti al prelievo anche se non hanno allacci alle reti idriche e elettriche.
Infine la Suprema Corte, con la recente ordinanza 1331 del 21 gennaio 2013, ha ribadito che la prova fornita dal contribuente di aver cessato un'attività commerciale o industriale non lo esonera dal pagamento della tassa rifiuti. Non rileva, dunque, la scelta del titolare di non utilizzare l'immobile.


 

Elegance

Membro Attivo
Proprietario Casa
Davvero molto gentile, anche se speravo in una risposta diversa ovviamente. Chiedo : se il negozio in questione è oggettivamente non utilizabile, in quanto da restaurare, con impianto elettrico da rifare ad esempio, e risistemare la pavimentazione etc, dovrei comunque argomentare questa cosa in comune ?
Ho letto pero' che per gli immobili civili se privi di utenze, la tassa non sara' dovuta.
Come bisogna interpretare la cosa, visto che anche nell'articolo che riporto di seguito, la cosa si pone in contrapposizione con la sentenza della cassazione ? Ovviamente chiedo pareri ;)
Ancora grazie, e spero che sia utile anche per altri forumisti.

Articolo tratto da Italia Oggi

Buonasera a tutti di nuovo.
avrei bisogno di un chiarimento da chiunque possa gentilmente rispondermi. Sempre in merito al negozio di cui sopra, essendo sfitto e privo di utenze per tutto l'anno 2012, in questo caso e' dovuta la Tarsu ? ho opinioni in merito contrastanti.
Vi ringrazio di nuovo
 

Allegati

  • 2341884.pdf
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essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
In alcuni comuni sia le abitazioni vuote che i locali di deposito vuoti sono da parecchio tempo soggetti a tia o tarsu. Dipende dai regolamenti comunali. Saluti.
 

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