Art. 525 c.c. Revoca della rinunzia.la rinuncia é per sempre o possono ritrattare?
Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.
Pertanto, occorrono due condizioni (cumulative) per poter revocare la rinuncia:
1) il relativo diritto di accettare non deve essere prescritto ex art. 480 c.c. (non devono essere trascorsi dieci anni dall'apertura della successione), o il chiamato non deve essere decaduto dal medesimo ex art. 481 c.c. (chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare).
2) che l'eredità non sia stata acquistata da un altro chiamato.