Ma qui non si parla del passato, ma del futuro! Lui ha messo dentro chi ha voluto lui, se chi subentra non paga mi sembra giusto che il proprietario, che non lo ha liberato , possa rivalersi sul vecchio conduttore!
Nella cessione del contratto si attua un successione a titolo particolare nel rapporto, con l’introduzione di un nuovo soggetto detto il “cessionario” il quale diviene legittimato attivo e passivo sia sul piano sostanziale che su quello processuale.
Con tale azione il beneficiario della cessione resta soggetto estraneo al rapporto finché non sia decorso inutilmente il termine di trenta giorni per l'opposizione del locatore, o sia stata accertata, in caso di opposizione, l'assenza di gravi motivi che potrebbero giustificare l'opposizione stessa.
A decorrere dal trentunesimo giorno il legittimato passivo rispetto a tutte le azioni concernenti l'esistenza o la durata della locazione deve considerarsi il cessionario.
Qualora non liberato, il cedente ai sensi dell'art. 36 della legge 392, resta legittimato a contraddire soltanto le domande del locatore intese a conseguire l'adempimento delle altre obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
In pratica dal 31mo giorno funziona così:
Art. 1408 Rapporti fra contraente ceduto e cedente
Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia (1218) le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno (1223).
Art. 1409 Rapporti fra contraente ceduto e cessionario
Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.
Art. 1410 Rapporti fra cedente e cessionario
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto (1325, 1266).
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto (1936, 1942, 1944 e seguenti).