Ci sono alcuni temi interessanti in merito alla questione, che si possono approfondire.
Cessione della locazione - sospensione immediata se locatore si oppone
Cassazione civile Sezione III, sentenza 09.01.2002 n° 201
L'opposi*zione del locatore alla cessione del contratto locatizio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978, produce l'effetto immediato di sospen*dere, nei confronti del contraente ceduto, l'efficacia del*la cessione della locazione sino a quando non risulti definita, nella sede giudiziale, l'assenza dei dedotti gravi motivi.
L'opposizione realizza una ipotesi definita in dottrina di «opposizione specifica del tipo invalidante»», che incide su una fattispecie compiuta e perfetta, operan*te tra altri soggetti, impedendone la propagazione degli effetti all'esterno.
L'effetto sospensivo è giustificato da ragioni di opportunità, di cautela in senso proprio e di certezza delle situazioni giuridiche e che deve operare per il tempo occorrente all'accertamento dei presupposti, sia di legittimazione che di merito, su cui le opposizioni medesime si fondano.
- In tal senso Cass.12 giugno 1990 n.5699
La cessione dell'attività tra cedente e cessionario può comunque essere effettuata anche senza il consenso del locatore. Quindi il fatto che nell'atto notarile sia o meno specificato il consenso del locatore non ha alcuna rilevanza.
Per quanto riguarda invece i "gravi motivi" per i quali il locatore può opporsi alla cessione, per la Cassazione in linea generale l'opposizione alla cessione della locazione non può essere affidata alla semplice manifestazione del dissenso, ma in tanto può ritenersi valida e operante in quanto il dissenso medesimo sia giustificato da gravi motivi oggettivi.
Secondo Cass. 17 febbraio 1979 n. 1064.in Giust.civ. Mass. 1979, i gravi motivi per i quali il locatore di un immobile adibito all'esercizio di attività commerciale od artigiana può opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, possono attenere alla sola personalità del cessionario.
I motivi non debbono essere di ordine economico (essendo anzi tali motivi irrilevanti) ma solo dì ordine morale, intesi non nella accezione più stretta di moralità pubblica ma anche nella più lata espressione di qualifiche personali del nuovo imprenditore non rispettose di norme regolamentari, quali possono essere la mancanza di abilitazioni e di permessi o autorizzazioni richiesti per l'esercizio dell'attività di imprenditore e in particolare di quella ceduta.
Per la liberatoria vale quanto detto nei post precedenti, ovvero se il cedente ha ottemperato tutte le sue obbligazioni nei confronti del locatore all'atto della cessione a tutti gli effetti il cessionario gli subentra nelle obbligazioni con il proprietario.
Se non lo ha fatto, i due restano reponsabili in solido.