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Se si fa rientrare la stufa nei lavori di ristrutturazione l'IVA è al 10%.
Si ma è una forzatura, nel senso che addirittura il tavolame e i chiodi sono eclusi figuriamoci una stufa che si vuole mettere nel calderone OK ma se fanno un controllo minuzionso?
Si ma è una forzatura, nel senso che addirittura il tavolame e i chiodi sono eclusi figuriamoci una stufa che si vuole mettere nel calderone OK ma se fanno un controllo minuzionso?
Si ma è una forzatura, nel senso che addirittura il tavolame e i chiodi sono eclusi figuriamoci una stufa :
No vai tranquillo l'IVA al 10% è prevista per la prassi che hai fatto la mia "discussione" era per l'IVA al 4%
e mo da dove è uscita quest'altra aliquota e poi se leggete le righe in rosso si parla dei particolari2. TABELLA A, PARTE II - CESSIONE DI BENI CON ALIQUOTA 4%
2.1 Cessione di fabbricati "prima casa"
(D.P.R. 633/72, Tabella A, parte II, n. 21)
Sono soggette ad aliquota del 4% le cessioni di case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2-8-1969, pubblicato nella G.U. n.218 del 2-8-1969 (1), ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis), articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26-4-1986, n. 131 (c.d. prima casa) (2). In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
(1) Si veda la tabella relativa alle caratteristiche dei fabbricati non di lusso.
(2) Si veda l'apposita sezione relativa alle agevolazione "prima casa".
2.2 Cessione di costruzioni rurali ad uso abitativo
(D.P.R. 633/72, Tabella A, parte II, n. 21 bis)
Sono soggette ad aliquota del 4% le cessioni di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del D.L. 30-12-1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26-2-94, n. 133. (3)
(3) Si veda l'apposita sezione relativa ai fabbricati Rurali.
2.3 Cessione di beni finiti
(D.P.R. 633/72, Tabella A, parte II, n. 24)
Sono soggette ad aliquota del 4% le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2-7-1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis). (4)
(4) Per la definizione di beni finiti si veda la C.M. 25/364695 del 3-8-1979 pubblicata in questa rubrica.
12. BENI FINITI PER L'EDILIZIA - DEFINIZIONE
(Circolare 25/364695 del 3-8-1979 - Min. Fin., Dir. Gen. Tasse - stralcio)
Settore edilizio
La modifica di maggior rilievo apportata dal D.P.R. 29-1-1979, n. 24 riguarda l'applicazione dell'IVA nel settore edilizio che, nella previgente normativa, trovava la sua regolamentazione all'art. 79 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633 e successive modifiche.
Il citato articolo prevedeva per un periodo transitorio l'applicazione dell'IVA con l'aliquota ridotta del 6 per cento per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto e di mutuo, relativi alla costruzione di case di civile abitazione non di lusso e degli edifici ad esse assimilati, nonché per le relative cessioni effettuate dalle imprese costruttrici.
Per il settore dell'edilizia residenziale pubblica era prevista l'applicazione dell'IVA con l'aliquota del 3 per cento.
Ora, l'art. 1, ultimo comma, del D.P.R. 29-1-1979, n. 24, come modificato dal D.P.R. n. 94, ha soppresso il citato art. 79, senza tuttavia abrogare le agevolazioni in esso previste, anzi ampliandone la sfera di applicazione.
Infatti l'art. 2 del D.P.R. n. 24 ha sostituito la voce n. 77 della tabella A - parte II - allegata al D.P.R. 26-10-1972, n. 633, precisando che l'aliquota ridotta del 6 per cento si applica, non più in via transitoria, alle cessioni di fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2-7-1949, n. 408 e successive modificazioni, ceduti dalle imprese costruttrici nonché alle cessioni di beni, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati stessi.Inoltre, ha aggiunto alla parte III della stessa tabella A la voce n. 7, che prevede l'applicazione della medesima aliquota del 6 per cento alle "prestazioni di servizi effettuate in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al n. 77 della parte II".
Dalla comparazione delle norme recate dall'abrogato art. 79 con le nuove risultano le seguenti modifiche.
Le forniture di beni destinati alle costruzioni degli edifici di cui trattasi sono assoggettate all'IVA con l'aliquota ridotta del 6 per cento.
A tal riguardo si precisa che beni agevolati devono considerarsi quelli che concorrono a formare la costruzione dei predetti immobili senza perdere la loro individualità (infissi interni ed esterni, impianti di riscaldamento, impianti sanitari, ascensori ecc.).
Devono invece ritenersi esclusi dall'agevolazione dell'aliquota ridotta quei beni che, pur considerati prodotti finiti per chi li cede, rappresentano tuttavia materie prime e semilavorate per chi li impiega nella costruzione degli immobili (mattoni, chiodi, tavolati, tubi metallici ecc.).
I mutui concessi per la costruzione dei menzionati edifici, già assoggettati ad IVA con l'aliquota del 6 per cento rientrano ora nell'esenzione prevista dal punto 1 dell'art. 10.
L'applicazione dell'IVA con l'aliquota ridotta del 6 per cento, è consentita in via definitiva, dal 1-4-1979, relativamente però al settore dell'edilizia privata.
È invece rimasta a carattere transitorio l'applicazione del tributo in base all'aliquota del 3 per cento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Al fine di consentire quest'ultima agevolazione, l'art. 2 del D.L. 23-12-1978, n. 816, convertito nella legge 19-2-1979, n. 53, ha prorogato infatti al 31-12-1979 il termine per la costruzione delle opere di edilizia residenziale pubblica e al 31-12-1980 quello per effettuare le relative cessioni.
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