Marco Costa

Membro dello Staff
Salve,
certo e' l'ultima spiaggia dopo aver provato tutte le strade praticabili ....
anche quella di una denuncia all'ASL competente magari documentata da foto a stillicidio in corso (meglio se di color paglierino)
ed a eventuali macchie paglierine che penso rimangano sulla tinta del sottobalcone

Saluti Marco
 

geomarchini

Nuovo Iscritto
COSA DOVREBBE FARE IOGLE COMPRARE UN'AQUILA ADDESTRATA CHE VADA A FARE ESCREMENTI ALLA INQUILINA DEL PIANO DI SOPRA?? SCHERZI A PARTE L'UNICA SOLUZIONE è LA SEGNALAZIONE ALL'ASL. OPPURE L'AQUILA!:^^:
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Nel ns. sistema costituzionale o le parti mediano le loro reciproche esigenze o devono rivolgersi all' AG; la legge sottocitata in materia di controversie condominiali (anche fra condomini e fra condomini e condominio o fra condominio e terzi) IMPONE che prima di passare al Giudice si debba transitare alla mediazione; l'obbiettivo del mediatore è conciliare le parti . Puo' fare una sua proposta Lui se le parti non si conciliano . Se poi ancora la conciliazione non viene accettata la parte insoddisfatta potrà invocare il Giudice ; se pero' il giudice confermerà quanto stabilito dal mediatore , quella parte che non avesse accettato dovrà pagare tutte le spese giudiziarie anche imputabili all'altra parte. Sono previsti anche crediti di imposta ed esenzioni
Dal 20 marzo 2011 LA mediazione civile è obbligatoria per le controversie in materia di condominio e diritto di proprietà e altri affini ; rimane facoltativa per materie diverse

IN SINTESI
Il D.Lgs. n. 28 del 4/3/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 marzo 2010, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale come metodo di risoluzione delle controversie alternativo al tribunale.In base alle disposizioni del provvedimento chiunque può rivolgersi dinanzi a un mediatore professionista "con requisiti di terzietà" al fine di addivenire in tempi ragionevoli o ad un accordo amichevole o alla formulazione di una proposta per la risoluzione di una controversia civile e commerciale.
In alcune materie, ritenute particolarmente conflittuali (quali condominio, locazione, diritti di proprietà usufrutto, contratti bancari, finanziari e assicurativi, risarcimento danno per circolazione dei veicoli) il ricorso alla mediazione sarà obbligatorio (a partire dal 20 marzo 2011) prima di poter intraprendere una azione ordinaria davanti ai giudici.
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
Ciao,
Il condominio può agire in giudizio al fine di ottenere la cessazione delle molestie o delle immissioni causate dagli animali. Riguardo in particolare alle immissioni, queste «devono ritenersi illecite quando per la loro intensità e frequenza siano tali da cagionare l’insofferenza e provocare disturbi alla quiete o malessere anche a persone di normale sopportazione, costituendo ciò uso anormale del diritto di proprietà ed apportando una illecita immissio in alienum che deve essere eliminata» (TERZAGO). Il giudice in tal caso potrà, con un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., disporre l’allontanamento degli animali, affidandone la custodia ad enti specializzati (Trib. Napoli 8-3-1994). Per quanto attiene ai danni cagionati dall’animale, l’art. 2052 c.c. stabilisce una presunzione di colpa a carico del proprietario. Per vincere tale presunzione non è sufficiente la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell’animale, ma occorre la prova del caso fortuito (Cass. 23-2-1983, n. 1400).

E' una procedura che non condivido, in quanto anche io posseggo una cagnolina, ma è SOLO ed unicamente allo scopo di mettere un pò di paura alla tua vicina di casa, prima della conciliazione (che è una soluzione ottimale), anche perchè sicuramente, durante la conciliazione sarà la prima cosa che verrà detto alla tua vicina se non prende provvedimenti.
 

raflomb

Membro Assiduo
Considerato che la procedura a mezzo amministratore non ha prodotto alcun risultato, a prescinedere dalle procedure burocratiche consigliate e utilizzabili come estrema ratio, le consiglio di raccogliere alcune testimoniamze dei vicini frontisti, e di recarsi presso il comando della polizia municipale territorialmente competente affinchè esponga le sue ragioni comprovate dalle testimonianze. Conseguentemente sarà dovere della polizia municipale recarsi dal condomino a lei sovrastante ad intimarli di fare cambiare abitudine al loro cane. Vedrà che ciò sortirà l'effetto sperato.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
un po' di giurisprudenza ( il caso è diverso ma il principio è lo stesso )

Si è sempre responsabili dei danni cagionati dal proprio cane a meno che non si dimostri l'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'eccezionalità(07/07/2010)Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2010, n. 9037 La responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale.

Potrebbe iniziare ad intimargli (non al cane ) di smettere richiamando quanto riportato
 

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