A norma del nuovo art. 66 della L. n.°220/2012 l'avviso della comunicazione della assemblea deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso può essere mandato con posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o può essere consegnato a mano.Se il destinatario non va a ritirare la raccomandata non è un problema: il mittente deve esibire l'avviso di giacenza?
Quindi il presidente deve assicurarsi:
1) che ci siano i cedolini delle raccomandate recanti l'indirizzo che risulta nella anagrafe condominiale dei condomini.
2) che ci siano le copie delle comunicazioni di presa in carica della posta certificata e che l'indirizzo del ricevente sia un indirizzo PEC e sopratutto corrisponda all'indirizzo comunicato da chi intende ricevere la comunicazione con posta certificata
3) che ci siano le copie dei fax con il risultato positivo di ricezione e che il numero di fax a cui è stata spedita la comunicazione sia il medesimo di quello comunicato dal condomino che ha scelto questa forma di comunicazione.
4) che nella distinta delle convocazioni consegnate a mano ci sia la firma di chi ha ricevuto la comunicazione.
Questo è quanto deve appurare il Presidente della Assemblea.
Siccome le deliberazioni della assemblea sono annullabili, per istanza davanti al Giudice, da parte degli assenti entro 30 gg dalla ricezione del verbale della assemblea, per non aver ricevuto la comunicazione , o per averla ricevuto dopo i tempi previsti dal c.c., l'Amministratore si recherà presso l'ufficio postale dove ha consegnato la raccomandata; dopo una brevissima ricerca gli verrà comunicato in quale degli uffici postali omologati a tenere la giacenza della corrispondenza si trova la raccomandata da lui spedita. Recandosi presso quest'ultimo ufficio potrà aver la copia del verbale della mancata consegna ed eventualmente la copia dell'avviso di giacenza.