scusate una domanda il condomino dissenziente ha ricevuto la convocazione nei tempi e nei modi prescritti dalla legge, può impugnare richiamando il fatto che un condomino assente non ha ricevuto nei termini la convocazione anche se quest'ultimo non impugna???
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La delibera condominiale nulla o annullabile dopo la riforma
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Una novità potrebbe esserci, dopo la riforma, per le delibere annullabili per mancata, tardiva o incompleta convocazione. Infatti, l'art. 66 disp. att. c.c. comma II prevede che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. Questa frase viene interpreta nel senso che in caso di vizi della convocazione, la delibera può essere contestata (cioè il vizio relativo al difetto di convocazione) può essere fatto valere solo da coloro che hanno subito direttamente il pregiudizio e non da altri soggetti.
Cass. civ. sez. II del 18 aprile 2014, n. 9082 "Deve escludersi la legittimazione ad impugnare, ai sensi dell'art. 1137 c. c., la delibera condominiale da parte del condomino assente, il quale faccia valere il vizio di annullabilità per difetto dell'avviso di convocazione dell'assemblea, quando esso sia relativo ad altro condomino, in quanto si tratta di un vizio che non lo riguarda direttamente, inerendo alla altrui sfera giuridica.
Tale orientamento, peraltro condiviso dalla dottrina, appare conforme a una interpretazione evolutiva della norma, dovendo qui sottolinearsi che con la legge n. 220 del 2012 (modifiche alla disciplina del condominio negli edifici) – seppure non direttamente applicabile ratione temporis – è stato previsto che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati (art. 20, che ha così modificato l'art. 66 disp. att. c.c.). Pertanto, nella specie il ricorrente – assente all'assemblea per la quale aveva ricevuto regolare avviso di convocazione – non era legittimato a fare valere il difetto di convocazione relativo ad altri condomini".