tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salvo accordi diversamente pattuiti, le spese straordinarie spetterebbero all'usufruttuario, ma in realtà le detrazioni per le spese sostenute rispettivamente del 41% o del 50% possono essere riconosciuti:) da chi effettivamente sostiene la spesa, basta dimostrare con documenti alla mano rilasciati dall'amministratore (DIA e quant altro) all'Agenzia delle Entrate in caso di accertamento.:)
 
J

JERRY48

Ospite
L'usufruttuario deve sostenere le spese e in genere gli oneri di amministrazione e manutenzione ordinaria e pagare le imposte e le tasse gravanti sull'immobile; sono a suo carico anche le riparazioni straordinarie solo se rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione (art. 1004 cod. civ.), in tutti gli altri casi sono a carico del nudo proprietario (art. 1005 cod. civ.).
Pertanto, le spese di manutenzione "ordinaria" sono a carico dell'usufruttuario, mentre quelle "straordinarie" sono di competenza del "nudo" proprietario. Tra queste ultime il codice civile indica quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
Il nudo proprietario potrà richiedere all’usufruttuario, durante l'usufrutto, l'interesse legale applicato in quel momento sulle spese sostenute per effettuare le riparazioni straordinarie.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Salvo accordi diversamente pattuiti, le spese straordinarie spetterebbero all'usufruttuario, ma in realtà le detrazioni per le spese sostenute rispettivamente del 41% o del 50% possono essere riconosciuti:) da chi effettivamente sostiene la spesa, basta dimostrare con documenti alla mano rilasciati dall'amministratore (DIA e quant altro) all'Agenzia delle Entrate in caso di accertamento.:)

E quindi ai fini del beneficio fiscale si considera semplicemente chi sosterrà la spesa. Sia il nudo proprietario sia l'usufruttario ne hanno titolo, ed indipendentemente sia dalla percentuale di possesso che dalla tipologia di spesa.
Esempio, quindi se la spesa è straordinaria e viene versata integralmente dall'usufruttuario, cui NON competerebbe, detrarrà interamente e solo lui.

Consiglio di leggere i post precedenti prima di fornire ulteriori risposte.:)

L'usufruttuario deve sostenere le spese e in genere gli oneri di amministrazione e manutenzione ordinaria e pagare le imposte e le tasse gravanti sull'immobile; sono a suo carico anche le riparazioni straordinarie solo se rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione (art. 1004 cod. civ.), in tutti gli altri casi sono a carico del nudo proprietario (art. 1005 cod. civ.).
Pertanto, le spese di manutenzione "ordinaria" sono a carico dell'usufruttuario, mentre quelle "straordinarie" sono di competenza del "nudo" proprietario. Tra queste ultime il codice civile indica quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
Il nudo proprietario potrà richiedere all’usufruttuario, durante l'usufrutto, l'interesse legale applicato in quel momento sulle spese sostenute per effettuare le riparazioni straordinarie.
Sì, ma tutto questo non c'entra ai fini della detrazione fiscale. Detrae chi sostiene la spesa, a prescindere a chi SPETTI sostenere la stessa. Punto.

E quindi ai fini del beneficio fiscale si considera semplicemente chi sosterrà la spesa. Sia il nudo proprietario sia l'usufruttario ne hanno titolo, ed indipendentemente sia dalla percentuale di possesso che dalla tipologia di spesa.
Esempio, quindi se la spesa è straordinaria e viene versata integralmente dall'usufruttuario, cui NON competerebbe, detrarrà interamente e solo lui.
:)
 

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