L'usufruttuario deve sostenere le spese e in genere gli oneri di amministrazione e manutenzione ordinaria e pagare le imposte e le tasse gravanti sull'immobile; sono a suo carico anche le riparazioni straordinarie solo se rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione (art. 1004 cod. civ.), in tutti gli altri casi sono a carico del nudo proprietario (art. 1005 cod. civ.).
Pertanto, le spese di manutenzione "ordinaria" sono a carico dell'usufruttuario, mentre quelle "straordinarie" sono di competenza del "nudo" proprietario. Tra queste ultime il codice civile indica quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
Il nudo proprietario potrà richiedere all’usufruttuario, durante l'usufrutto, l'interesse legale applicato in quel momento sulle spese sostenute per effettuare le riparazioni straordinarie.