adimecasa

Membro Storico
Professionista
se hai la nuda proprietà, come puoi non aver l'usufrutto se risiedi tu? spiegati meglio chi veramente risiede in questa casa il nudo proprietario, o l'usufruttuario saluti
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Da quello che si capisce vivono insieme, non c'è niente di strano. Cosa dovrebbe fare la madre??Essendo usufruttuaria dovrebbe sbattere fuori di casa il nudo proprietario che è comunque un suo familiare????
 
U

User_29045

Ospite
E' opportuno chiarire che lo status di "usufruttuario" e di "nudo proprietario" sono situazioni di diritto, che possono non essere situazioni di fatto.

Vale a dire, esistono casi di "usufruttuario" che non si gode la casa (esempio: anziana di 100 anni che sta in una residenza protetta), così come esistono casi di nudo proprietario che ci abita regolarmente pur essendo solo nudo proprietario (esempio: il nipote dell'anziana di 100 anni che sta in una residenza protetta).

Ma, ai fini del riparto spese condominiali e di ogni considerazione legale, giudiziale e successoria, quello che conta è esclusivamente lo stato di diritto.
 
U

User_29045

Ospite
e secondo te qualè lo stato di diritto del postista, che è nudo proprietario e gode dell'usufrutto?
Saluti

Secondo me, senza presunzione di esattezza, l'autore del thread è di diritto un semplice "nudo proprietario". Al catasto non risulta in alcun modo come usufruttuario, tanto basta per fare la distinzione. A mio avviso, è nudo proprietario e basta, poi il fatto che ci abiti non conta nulla, conta la registrazione al catasto.

Se io metto la residenza a casa di mia nonna, che sta in una residenza protetta, non è che magicamente divento usufruttuario + nudo proprietario = proprietario al 100%, e posso vendere: sono nudo proprietario e resto tale fino al decesso di mia nonna.

Secondo me si sta facendo confusione tra residenza e legittimo titolo di proprietà, usufrutto, entifeusi, diritto di superficie, e così via.
 
J

JERRY48

Ospite
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative divise e indivise
  • i soci delle società semplici
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
(Fonte Agenzia delle Entrate)

In diritto, la nuda proprietà è un caso di proprietà privata alla quale non si accompagna un diritto reale di godimento del bene cui è relativa.
Tipicamente si riferisce a beni immobili e altrettanto tipicamente è la condizione della proprietà menomata dalla vigenza di un diritto di usufrutto sul bene; è da taluni contestato il riconoscimento di nuda proprietà alle unità immobiliari la cui proprietà sia ridotta dalla correnza di un diritto di abitazione. Sebbene il caso più noto si riferisca a immobili adibiti a uso di abitazione, può aversi nuda proprietà in tutti i tipi di beni sui quali siano possibili accensioni di gravame d'uso.
Al cessare del gravame che menoma la piena proprietà, ad esempio all'estinzione dell'usufrutto, la nuda proprietà si riunisce ipso facto ai diritti complementari, ricostituendo la pienezza potestativa.
La disciplina giuridica della nuda proprietà si ricava avuta considerazione alla disciplina della proprietà, per differenza da quella emanata per la regolazione dell'usufrutto. (Fonte Wikipedia).

L'usufrutto è un diritto reale minore regolato dagli articoli 978 e seguenti del codice civile, consistente nella facoltà di godimento di un bene uti dominus (utilizzandolo per il proprio vantaggio, potendo percepirne anche i frutti), limitata solo dal non poterne trasferire la proprietà principale e al rispetto della destinazione economica impressavi dal proprietario.
Si tratta di un diritto reale di godimento su cosa altrui dal contenuto molto vasto: le facoltà dell'usufruttuario hanno infatti un'estensione che si approssima, pur senza raggiungerla, alla facoltà di godere delle cose spettante al proprietario, al quale residua la nuda proprietà.
Il diritto di usufrutto è sempre temporaneo. Non può infatti durare oltre la vita dell'usufruttuario o, se questo è una persona giuridica, oltre il termine di trent'anni. L'usufrutto, che viene disposto contro il proprietario, può essere costituito anche a favore di una pluralità di viventi e, se disposto esplicitamente nell'atto che trattasi di usufrutto congiunto, opera fra questi il diritto di accrescimento, estinguendosi in questo caso l'usufrutto alla morte dell'ultimo superstite, diversamente, alla morte di ogni usufruttuario, la relativa quota si consoliderà con la nuda proprietà.
Le spese e le imposte relative al bene sono ripartite tra nudo proprietario (spese per le straordinarie riparazioni e imposte che gravano sulla proprietà) e usufruttuario (spese per l'ordinaria manutenzione e imposte che incombono sul reddito). Il nudo proprietario può rifiutarsi di pagare le spese straordinarie relative alla proprietà, in questo caso l'usufruttuario può decidere di coprire le incombenze e pretendere successivamente il rimborso dei beni versati per sostenere le spese straordinarie al momento della cessazione dell'usufrutto.
La separazione di usufrutto e nuda proprietà è uno schema talora utilizzato nella vendita di immobili. Il valore di mercato dell'immobile viene scontato di un ammontare che decresce con l'età dell'usufruttuario, poiché si prevede rispetto alla vita media un minore numero di anni in cui diventerà pieno l'esercizio dei diritti di proprietà e l'immobile sarà abitabile per l'acquirente. In alcuni casi, è lo stesso proprietario che vende la nuda proprietà dell'immobile per disporre di un reddito integrativo (per la vecchiaia in particolare), e si tiene l'usufrutto.
L'intestatario dell'immobile è certo della nuda proprietà, mentre può essere privato dell'usufrutto se non esercita i diritti a esso legati (come la domiciliazione o l'affitto).
(Fonte Wikipedia).
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Quindi se chiedo all'amministratore di emettere la fattura a mio nome e provvedo a pagarla con bonifico in questo caso potrei essere rimborsato.
Bè questa è una buona notizia.
Trattandosi di lavori su parti comuni, la fattura NON può essere intestata ne' a a te ne' a tua madre, ma andrà intestata al Condominio e sarà l'amministratore a saldarla via bonifico. Semplicemente l'amministratore rilascerà debita certificazione nella quale, oltre che attestare di aver adempiuto a tutti gli obblighi prevista dalla normativa, indicherà la somma da tener in considerazione ai fini fiscali a colui (usufruttuario o nudo proprietario che sia) che abbia sostenuto interamente le spese di ristrutturazione a lui imputate pro-quota millesimale.
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Nella maggior parte dei casi in cui i genitori che regalano un immobile al figlio, mantengono l'usufrutto (giusto per far valere almeno un diritto dopo che hanno finanziato l'acquisto) anche se nella realtà l'immobile è abitato dal figlio con moglie e prole (e ne paga anche le imposte anche se sarebbero a carico dell'usufruttuario, ma visto che lo abita e di fatto poi rimarrà a lui...): quindi la divisione tra nudo proprietario e usufruttuario è solo su carta ma non nella realtà dei fatti. Saluti.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Nella maggior parte dei casi in cui i genitori che regalano un immobile al figlio, mantengono l'usufrutto (giusto per far valere almeno un diritto dopo che hanno finanziato l'acquisto) anche se nella realtà l'immobile è abitato dal figlio con moglie e prole (e ne paga anche le imposte anche se sarebbero a carico dell'usufruttuario, ma visto che lo abita e di fatto poi rimarrà a lui...): quindi la divisione tra nudo proprietario e usufruttuario è solo su carta ma non nella realtà dei fatti. Saluti.
E quindi ai fini del beneficio fiscale si considera semplicemente chi sosterrà la spesa. Sia il nudo proprietario sia l'usufruttario ne hanno titolo, ed indipendentemente sia dalla percentuale di possesso che dalla tipologia di spesa.
Esempio, quindi se la spesa è straordinaria e viene versata integralmente dall'usufruttuario, cui NON competerebbe, detrarrà interamente e solo lui.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto