21marzo

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
ciao a tutti! vorrei che ci aiutaste in questa problematica che fino a d ora non lo era ma che da pochi giorni a questa parte ci assilla. mio padre 12 anni fa ha acquistato un appartamento al secondo piano di uno stabile quasi completamente disabitato e molto molto molto fatiscente che successivamente abbiamo ristrutturato. abbiamo sempre usufruito anche del sottotetto,in proiezione dell'appartamento sottostante anch'esso fatiscente e solo da noi sistemato e curato nella manutenzione il chè non è stato poco. nel 2008 mio padre lo ha accatastato come pertinenza dell'appartamento. nel 2013 ha donato a me il 50% e venduto al mio fidanzato il restante 50%. abbiamo pensato di ristrutturarlo poichè gli ambienti sottostanti subiscono, da sempre, le aggressioni di infiltrazioni d'acqua, in più esattamente sopra di noi si trova il canale di scolo del pluviale che puntualmente si ottura e ad oggi per poterlo raggiungere si deve scavalcare un muretto al 4 mt e camminare sulle tegole di copertura con pendenza del 40%. abbiamo pensato, di concerto con l'architetto, di realizzare un taglio, con relativa finestra, alla falda del tetto spiovente per ricavarne un accesso al canale. abbiamo presentato regolare scia al comune con relativo elaborato grafico ma il comune ci chiede l'autorizzazione condominiale, inoltre è venuto il nostro vicino dicendoci che lui ha in corso, con il precedente proprietario, una causa per usucapirne il sottotetto! che imbroglioooooooo! qualcuno ci sa consigliare per come muoverci?
 

salves

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Prima di tutto occorre sapere cosa recita il rogito circa la titolarità del sottotetto.

In mancanza di riferimenti sulla titolarita del sottotetto nel rogito occorre vedere se le caratteristiche strutturali dello stesso indicano un'appartenenza specifica o al piano sottostante o anche a piani più inferiori.

Prima dei lavori di ristrutturazione il sottotetto era accessibile da dove?

Adesso da dove si accede per andare al sottotetto?
 

21marzo

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
il palazzo è di due piani e ci sono due appartamenti per piano. il primo piano non pretende nulla. è il mio confinante che pretende entrambi i sottotetti non solo quello in sua proiezione.si accede da una prima porta dalle scale e poi altre due porte per gli accessi ai due sottotetti. ora abbiamo fatto la predisposizione per la scala interna di collegamento tra i due piani ma ho la vaga impressione di dover interrompere i lavori! nel rogito di mio padre il sottotetto non è menzionato anche perchè pur esistendo da sempre nessuno li aveva mai accatastati.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Salvo atti, titoli o Regolamento Contrattuale, in cui si affermi il contrario se l'accesso al sottotetto si trova sulle scale comuni anche il sottotetto sarà comune a tutti i condomini;

L’appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione ex articolo 117 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale. --- Cass - Sez. VI civile - Ordinanza 23 luglio 2012 n. 12840

Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità mediante la creazione di una camera d'aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo (deposito, stenditoio, ecc.): in questa ultima ipotesi l'appartenenza deve essere determinata in base al titolo, ed in mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza (quali il tetto, il muro maestro, il suolo ecc.) o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 n. 1 cod. civ. si rende applicabile solo quando il sottotetto risulti oggettivamente destinato, anche soltanto in via potenziale, all'uso comune o all'esercizio di un uso comune. --- Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 1988, n. 5668, --- v. Cass. civ., 29 ottobre 1992, n. 11771.
 

griz

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d'accordo con quanto scrive condobip
non quadra invece il discorso che riguarda l'usucapione:
siete proprietari da 12 anni, avete utilizzato come vostra la parte di sottotetto che sovrasta il vostro appartamento, solo oggi il vicino che utilizza l'altra parte el sottotetto come sua, quindi come voi fate per quella che ritenete vostra e solo oggi viene a dirvi che aveva in corso una causa per usucapione del sottotetto col proprietario precedente, non vi ha mai avvertito di qiesto?
dovrebbe cambiare il soggetto col quale continuare la causa e comunque: negli ultimo 12 anni lui si è dimenticato di continuare ad utlizzzare il sottotetto che ha usucapito?

mi scappa da ridere
 

condobip

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Concordo con griz ed aggiungo che l'usucapione non c'è sino a sentenza Giudiziale, ovvero una persona non può dire che c'è una procedura, e come pare non sono ancora trascorsi i 20 anni necessari.
 

21marzo

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
grazie per le vostre risposte! certo con diversi pareri le idee mi rimangono comunque confuse!!! chiedo ancora, ma se fosse di uso comune non andava comunque accatastato ?[DOUBLEPOST=1368887547,1368887429][/DOUBLEPOST]@ griz a me scappa da piangere!
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
insomma devo interrompere i lavori?
Sarebbe opportuno sapere se ti compete o no questa parte di sottotetto, il che potrebbe essere possibile visto che potrebbe essere parte comune.
Per cui è meglio che vi mettete d'accordo tra di voi, magari ricorrendo ad una perizia risolutiva, prima che si proceda al ricorso Giudiziale.
 

AvvocatoDauriaMichele

Membro Attivo
Professionista
La questione è francamente intricata. Da quel che riferisce esiste la possibilità che il Tribunale dichiari l'usucapione del sottotetto, che quindi sarebbe legittimamente attribuito al Suo vicino (nulla impedisce, infatti, che il termine di 20 anni si sia concluso PRIMA che Suo padre acquistasse l'immobile, e un nuovo termine ventennale ancora non è trascorso). Le consiglio di rivolgersi immediatamente al Suo Avvocato di fiducia, per verificare se effettivamente è in corso la causa per usucapione e a che punto è arrivata. Andrà analizzato col microscopio anche l'atto di vendita e il regolamento di condominio (se esiste).

Insomma, si dia da fare...

Saluti.
 

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