asana

Membro Attivo
Proprietario Casa
ciao,
dopo due mesi dall'affitto, a seguito di un problema rilevato nell'impianto a gas al momento del riallaccio sono stati trovati dei problemi che lo hanno impedito e non si è risolto nonostante l'intervento di riparazione.
ho provveduto a sostituire all'inquilino il piano cottura a gas nuovo con uno altrettanto nuovo a induzione.
l'inquilino richiede i danni per il periodo in cui non ha pouto utilizzare il piano di cottura, sostenendo di non aver potuto abitare nei locali. nel frattempo ha anche dato la disdetta e cerca di farmi abbassare il canone.
che fare ?
grazie (scusatemi se ci sono scorrettezze nell'uso del forum, è il mio primo messaggio :occhi_al_cielo:)
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Chiedi all'inquilino che ti produca le fatture dell'albergo presso il quale ha dormito non potendo cucinarsi il caffè al mattino. :risata:
 

asana

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il disagio lo ha avuto quindi penso tutto dipenda dai danni che ti chiede. quanto ti chiede?

il problema è sapere, se una volta provveduto alla riparazione, ci sia o meno la necessità di corrispondere un indennizzo. una sentenza della cassazione ribadisce che non è dovuto se si tratta di disagi "limitati e transeunti". avete esperienza in merito ?
 

Acacerulen

Membro Ordinario
Chiedi all'inquilino che ti produca le fatture dell'albergo presso il quale ha dormito non potendo cucinarsi il caffè al mattino. :risata:
che dici, può aver chiesto ospitalita a parenti e amici, il danno esistenziale esiste eccome si tratta di sapere se il proprietario ha riparato il danno in tempi ragionevoli. Comunque se rivendica il danno che lo chieda nelle dovute forme e poi si vedrà.
 

asana

Membro Attivo
Proprietario Casa
il problema è se sia dovuto o meno. riporto una sentenza della cassazione che mi sembra chiarisca la questione. volevo solo sapere se avete esperienze in tal senso.

I giudici di Cassazione, in più occasioni, hanno avuto modo di specificare che “ secondo una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, pienamente condivisa dal collegio, costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti dell'art. 1578 cod. civ. - vizi la cui presenza, senza configurare un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 1575 cod. civ., altera tuttavia l'equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sulla idoneità all'uso della cosa stessa e consentendo la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del corrispettivo - quelli che investono la struttura materiale della cosa, intaccando l'integrità della stessa, in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, e ciò anche se si tratti di difetti eliminabili e/o di difetti manifestatisi successivamente alla conclusione del contratto di locazione, laddove coerentemente si ritengono sottratti a tale disciplina i guasti o i deterioramenti della cosa dovuti alla naturale usura o quegli accadimenti che determinino disagi limitati e transeunti nell'utilizzazione del bene, posto che in questo caso diviene operante soltanto l'obbligo del locatore di provvedere alle necessarie riparazioni ai sensi dell'art. 1576 cod. civ. (confr. Cass. civ. 9 maggio 2008, n. 11514; Cass. civ. 15 maggio 2007, n. 11198)” (Cass. 21 novembre 2011 n. 24459).
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Avrà usato la moka elettrica per il caffè del mattino (magari ha la macchinetta a cialde) e poi avrà riscaldato gli acquisti in rosticceria con il microonde....oppure sarà uscito spesso, la sera, per la pizza....dov'è il danno?? Forse non poteva dormire senza il fornello?? Forse non poteva farsi la doccia, usare il bagno, la lavatrice, l'aspirapolvere, la TV???? Per me il danno è il rimborso di metà del cibo pronto che ha acquistato fuori in quel periodo....Saluti.
 

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