cec

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Salve, purtroppo la mia caldaia mi ha abbandonato in questi giorni di festa! Il caldaista mi ha fatto un intervento ponte che mi permette di avere il riscaldamento ma non l'acqua calda. Installerò nella prossima settimana (già 2019) una nuova caldaia a condensazione in classe A. Poichè in questi giorni non ho tempo per documentarmi a fondo chiedo a qualche esperto se per usufruire della detrazione 50% è per forza necessario avere in corso una pratica di ristrutturazione o no, e la norma di riferimento (non intendo aderire alla detrazione 65% perchè ho visto che gli adempimenti sono più onerosi e richiedono un sistema di termoregolazione evoluto al quale al momento non sono interessata). Nell'estate 2019 dovrò realizzare dei lavori di manutenzione (credo straordinaria) al mio appartamento: rifacimento del muro perimetrale e per quel lavoro immagino che debba aprire una pratica edilizia, ma non ho tempo di aprirla prima della sostituzione della caldaia visto che il lavoro alla caldaia è urgente; quindi chiedo se posso usufruire della detrazione senza adempimenti particolari. Ulteriore domanda: con la sostituzione della caldaia l'idraulico mi deve nuovamente compilare la dichiarazione di conformità dell'impianto termo/sanitario a regola d'arte? Grazie
 
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Dimaraz

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Non dovresti aver patemi... ma aspettiamo la "finanziaria" e le spiegazioni nelle circolari.

In ogni caso non hai alternative.
 
U

User_29045

Ospite
Non è necessario avere una pratica di ristrutturazione aperta, altrimenti m'avrebbero già arrestato :)

con la sostituzione della caldaia l'idraulico mi deve nuovamente compilare la dichiarazione di conformità dell'impianto termo/sanitario a regola d'arte

Assolutamente sì, è un tuo diritto, visto che - ti ricordo - paghi.
Il tecnico può cambiare attività, e a te deve comunque rimanere la certificazione dell'impianto a regola d'arte, non basta di certo la parola del tecnico!
Ti garantisco che a me l'hanno rilasciata.
E' gratuita, non ci sono scuse.
Paghi la manodopera del tecnico e la caldaia, ma la certificazione è gratis.
 

Biz Consulting

Membro Attivo
Professionista
La sostituzione del generatore di calore, salvo casi molto particolari, rientra in manutenzione ordinaria. Se vuoi approfondire, un paio di anni fa ho pubblicato una videoguida (ancora valida a riguardo) che trattava anche questa questione.
Ciò non toglie che sia un intervento detraibile tanto col bonus recupero edilizio che con l'Ecobonus (essendo la nuova caldaia a condensazione).
Nel primo caso, se l'intervento comporta un risparmio energetico "certificato" (ovvero accompaganto da un'asseverazione di un tecnico abilitato che riporti il valore di risparmio ottenuto rispetto alla situazione di partenza), puoi detrarlo al 50% anche in assenza di opere edili e senza montare le termovalvole.
Ciò è consentito secondo una delle "deroghe" alla normativa standard in materia (interventi che prevedono un risparmio energetico o l'uso di fonti rinnovabili di energia).
Inoltre ti ricordo che dal 21/11 è diventato obbligatorio anche inviare la comunicazione Enea relativa alla sostituzione caldaia attraverso il nuovo portale dedicato alle ristrutturazioni.
Se decidessi, invece, di detrarre attraverso l'Ecobonus, varrebbe più o meno lo stesso discorso fatto sopra.
La differenza sta:
  1. nell'asseverazione del risparmio energetico: non è richiesta perchè è già obbligatorio indicare il valore di risparmio nell'allegato Enea, il quale invece non è previsto nella nuova comunicazione per recupero edilizio
  2. nell'obbligatorietà del montaggio delle termovalvole: quelle meccaniche ti permettono di ottenere la detrazione 50%, quelle "evolute" di ottenere quella del 65%
Spero di essere stato chiaro.
Buone detrazioni!
 

cec

Membro Attivo
Proprietario Casa
Biz Consulting la ringrazio per l'esauriente risposta, in questi giorni di festa, ho pure visto il video (complimenti ma un tantino troppo tecnico per me) mi restano dei dubbi, dovuti alla scarsa conoscenza della materia:

  • per quello che ho capito il bonus recupero edilizio è legato al bonus mobili arredi ed elettrodomestici, quindi occorre l'apertura di una pratica edilizia dei lavori di ristrutturazione e l'apertura di una pratica edilizia Cila, scia ... o autocertificazione se in edilizia libera quindi mi converrebbe inglobare tutto unitamente al rifacimento del muro che dovrò fare nel corso del 2019?
  • la sola sostituzione della caldaia (della quale ho urgenza) dove rientrerebbe, può avere un percorso a sè? Agenzia delle Entrate la definisce come manutenzione straordinaria, Voi non vi trovate pienamente d'accordo, quindi?
  • l'asseverazione di un tecnico abilitato di cui parla sopra non serve su impianti inferiori a 100 kw, la mia caldaia sarà 30kw, quindi dovrebbe essere sufficiente la certificazione del produttore della caldaia
  • dal 21/11 è diventato obbligatorio anche inviare la comunicazione Enea relativa alla sostituzione caldaia attraverso il nuovo portale dedicato alle ristrutturazioni; ok, ma questo adempimento è valido solo per chi vuole beneficiare dell’Ecobonus 50/65% e non nell'altro caso?
Dovrò provvedere alla sostutuzione della caldaia molto a breve e non vorrei fare qualche passo falso, ossia vorrei avere la certezza che tutti gli adempimenti fiscali li possa fare dopo con calma, anche con l'aiuto della mia commercialista che rientrerà fra una settimana.

Grazie mille e buon anno!
 
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Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
La sostituzione del generatore di calore, salvo casi molto particolari, rientra in manutenzione ordinaria.

Non serve scomodare alcun "caso particolare"... una volta tanto che l' Agenzia delle Entrate ha dato una interpretazione favorevole (per il consumatore) non vedo perchè ignorarla:

Circolare_3E-2016

D. Le istruzioni ministeriali in merito alla possibilità di fruire della detrazione per
l’arredo legate a lavori di ristrutturazione, specificano che: “Ulteriori interventi
riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio
energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di
componenti essenziali degli impianti tecnologici”. In base a tale principio si
ritiene che possano dare diritto alla agevolazione fiscale per l’acquisto
dell’arredo anche le sostituzioni delle caldaie per le quali si opta per la
detrazione del 50 per cento.
R. Con circolare n. 29/E del 2013, par. 3.2, è stato precisato che gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, ammessi alla
detrazione del 36 per cento (attualmente 50 per cento), costituiscono presupposto
per l’accesso al c.d. “bonus mobili” qualora si configurino quanto meno come
interventi di “manutenzione straordinaria” ove eseguiti su singole unità
immobiliari abitative.
Al riguardo, con circolare n. 11/E del 2014, par. 5.1, in relazione agli interventi
finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR, è
stato affermato che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono
riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa
(art. 123, comma 1, del DPR n. 380 del 2001), mentre, negli altri casi, dovrà
esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria “tendendo
conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti
essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla
situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione (cfr. circolare n.
57 del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione
straordinaria.”.
Si ritiene, pertanto, che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a

sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale
qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”...
 

Biz Consulting

Membro Attivo
Professionista
Nessuno ignora nulla, ma tecnicamente nelle maggior parte dei casi la sostituzione di un generatore deve essere inquadrata come manutenzione ordinaria.
Ti sfido a trovare un Comune che ti faccia presentare una comunicazione o, peggio ancora, una richiesta autorizzativa per cambiare una caldaia.
Tanto più che l'Agenzia delle Entrate non è un ente tecnico ma fiscale e nelle circolari fornisce delle interpretazioni (che non hanno valore di legge) le quali, come spesso abbiamo anche rilevato in questo forum, vengono smentite dalle sentenze amministrative.
Ti consiglio di guardare il video che ho linkato, dove ci sono anche tutti i riferimenti di legge tecnici (normativi e giurisprudenziali) del caso che contraddicono senza ombra di dubbio la circolare che citi.
Quasi certamente il caso di @cec si configura come oridinaria, ed è giusto dare l'informazione più completa possibile, in modo che si possano fare le giuste valutazioni.
Non sempre semplificare è la via corretta per tutti.
Dopo 13 anni di lavoro in questo campo te lo passo assicurare.
Buon anno nuovo!;)
 
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