Con l’entrata in vigore della riforma, l’amministratore ben potrà continuare a fissare la riunione di condominio, in prima convocazione, il mattino presto o la sera tardi. Dovrà
però verbalizzare necessariamente quanto accade nell’occasione. Il che, se non reca particolari complicazioni allorché l’assemblea è convocata, ad esempio, presso la sua abitazione, potrebbe al contrario essere fonte di problemi nel caso in cui la convocazione venga fissata in un posto dove egli, all’ora indicata, potrà difficilmente essere presente (si pensi ad una riunione da tenersi in un ambiente esterno all’abitazione o allo studio dell’amministratore, o al condominio, alle 3 di notte). La mancata verbalizzazione, infatti, potrebbe rendere (sulla base dell’orientamento giurisprudenziale da ultimo citato, adesso valorizzato dall’esistenza di un preciso obbligo in questo senso stabilito dal combinato disposto dei predetti artt. 1130, n. 7, e 1136, ultimo comma, c.c. ) impugnabili le eventuali delibere successivamente assunte.
Fonte: CONFEDILIZIA Ufficio legale