condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Eh? La seconda è possibile convocarla direttamente, nell'avviso di convocazione della prima e della seconda.
DEVE essere programmata anche la prima e non solo e direttamente la 2°.
Chiaro il concetto?
Ma quante volte devo ripeterlo?

cc art 1136 (inderogabile)
- Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Nessuno aveva affermato il contrario. Chiaro il concetto?
Non l'ho scritto io questo;
... si possono invitare i condomini stessi a presentarsi direttamente nel giorno e nell'ora fissati per la seconda convocazione, avendo cura di precisare la circostanza sull'avviso.
Questo non è possibile farlo, perchè anche la 1° deve essere programmata, e la 2° almeno un giorno dopo la 1° e non oltre il decimo giorno (dalla 1°)
Non mi invento nulla io, è tutto scritto chiaramente sul CC e sulle Disp. di Att. del cc. e sono norme di Legge inderogabili.
Non si possono invitare i condomini a presentarsi direttamente alla 2° saltando a piè pari la 1°
I condomini devono essere liberi di scelta, partecipare alla 1° ed/o alla 2°, insomma possono fare ciò che a loro conviene meglio, ma non devono essere condizionati da nessuno.
Chiaro il concetto?
 
Ultima modifica:

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La obbligatorietà della convocazione sia in prima che in seconda convocazione discende dalle innovazioni introdotte dal 18 giugno 2013 : Addirittura rispetto alla previgente disciplina occorre fare menzione sul libro verbali assemblee della assemblea della 1 convocazione seppure andata deserta
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Con l’entrata in vigore della riforma, l’amministratore ben potrà continuare a fissare la riunione di condominio, in prima convocazione, il mattino presto o la sera tardi. Dovrà
però verbalizzare necessariamente quanto accade nell’occasione.
Il che, se non reca particolari complicazioni allorché l’assemblea è convocata, ad esempio, presso la sua abitazione, potrebbe al contrario essere fonte di problemi nel caso in cui la convocazione venga fissata in un posto dove egli, all’ora indicata, potrà difficilmente essere presente (si pensi ad una riunione da tenersi in un ambiente esterno all’abitazione o allo studio dell’amministratore, o al condominio, alle 3 di notte). La mancata verbalizzazione, infatti, potrebbe rendere (sulla base dell’orientamento giurisprudenziale da ultimo citato, adesso valorizzato dall’esistenza di un preciso obbligo in questo senso stabilito dal combinato disposto dei predetti artt. 1130, n. 7, e 1136, ultimo comma, c.c. ) impugnabili le eventuali delibere successivamente assunte.
Fonte: CONFEDILIZIA Ufficio legale
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La obbligatorietà della convocazione sia in prima che in seconda convocazione discende dalle innovazioni introdotte dal 18 giugno 2013
Non direi.
occorre fare menzione sul libro verbali assemblee della assemblea della 1 convocazione seppure andata deserta
Infatti. "Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea...".
Quindi, se la costituzione dell'assemblea in prima convocazione è "mancata", quella in seconda convocazione non è stata preceduta da un'altra regolarmente costituita.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Peccato che la Corte di Cassazione (sentenza n. 563/1977) la pensi diversamente. Chiaro il concetto?
La normativa è cambiata al 18.06.13, e non citi il testo della sentenza.

art 1136 cc (inderogabile)
L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.

Per cui le assemblee devono essere due la 1° che può andare deserta o con un numero insufficiente di partecipanti, e la 2°, ed avendo i quorum inferiori avrà più possibilità di deliberare.
Perciò non è possibile convocare direttamente la 2°
 
Ultima modifica:

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Quindi, se la costituzione dell'assemblea in prima convocazione è "mancata", quella in seconda convocazione non è stata preceduta da un'altra regolarmente costituita.
Anche se non costituita o con pochi partecipanti, c'è stata una riunione deserta ed era programmata, come detto non si può convocare direttamente la 2°.
Nel caso inverso, se le prima ha il quorum costitutivo e deliberativo, si svolgerà regolarmente, e la seconda in questo caso sarà inutile anche se programmata.

Questo è un fax simile di verbale d'assemblea in 2° convicazione, dove si nota che le assemblee erano due programmate;

Condominio dell'edificio

in ……

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno … alle ore … presso ……, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea ordinaria del …… per discutere e deliberare sul seguente:
.......

Fonte: http://www.condominioweb.com/condominio/modulo69.ashx#ixzz2zrr2L2q0
www.condominioweb.com
 
Ultima modifica:

rust

Membro Attivo
Proprietario Casa
ringrazio per tutte le risposte che spero di poter mettere in pratica visto il timore assurdo di alcuni nei confronti dell'amministratore ed il menefreghismo masochista di altri!
Grazie ancora
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto