Salve,
sono in causa dal 2006 per una situazione analoga.
Quanto scritto nelle risposte è , a mio parere, parzialmente corretto , mi permetto di darti qualche suggerimento .
1)Vai all'ufficio Edilizia Provata del tuo Comune e fatti rilasciare una copia della documentazione presentata con la DIA , in particolare controlla se è stato complita il documento sostitutivo dell'atto di proprietà.
Ricordati che il Comune non entra in merito agli aspetti legali , si tutela con un "salvo diritti di terzi" , ma come privato cittadino puoi chiedere all'ufficio edilizia di effettuare dei sopraluoghi x verificare eventuali difformità .
2) Rlieggi attentamente il rogito e controlla se viene citato il sottotetto o le parti comuni e verifica presso il catasto se il sottotetto è stato frazionato.
3) Verifica se l'infrastrutture sono comuni , ad esempio l'allaciamento acqua,gas,fossa biologica,... e se nel sottotetto ci sono infrastrutture comuni come antennaTV , centralina , canna fumaria , pluviali, scarichi dell'acqua ,... falda comune .
4) La bifamiliare è generalmente considerata un condominio minimo ( sentenze di cassazione) , solo nel caso in cui l'unica parte in comune è il muro divisorio potrebbe ricadere nella comunione , quindi in linea di principio vale l'art.1117 , quindi il sottotetto è parte comune.
5) Anche se il sottotetto è comune può essere applicato l'art.1127 , ma devono essere rispettati i relativi commi.
6) il muro può essere alzato a norma dell'art.885 ( o 805 ) , ma questo non deve privare di nessun diritto l'altro condomino , come ad esempio non rispettando la distanza legale.
7) Devono essere rispettate le distanze legali anche in condominio , ma se costruisce in aderenza ed la falda del tetto è uniforme automaticamente non può essere violata la distanza legale .
8) Ricordiamoci che il comma dell'art.1127 parla di aspetto architettonico e non di decoro architettonico .
L’aspetto architettonico , quello citato nell’art.1127, è molto più definibile,rilevabile e circonstanziato del decoro architettonico citato nell’art.1120 .
L’aspetto architettonico è “oggettivo” , guardando l’edificio parzialmente sopraelevato è evidente che è stata modificata l’originale forma estetica e questo è già sufficente per affermare che l’aspetto architettonico è stato violato .Viceversa difficilmente , guardando un edificio il cui ultimo piano è stato sopraelevato totalmente , è possibile affermare che è stata realizzata una sopraelevazione o ipotizzare qual’era l’originario numero di piani , in altre parole non viene notato che l’edificio è stato oggetto di sopraelevazione e quindi non viene violato l’aspetto architettonico.
Alcune sentenze
Condominio – presunzione di parti comuni – assenza di titolo contrario – sussistenza [art. 1117 c.c.]
Le tre sentenze di Cassazione sotto riportate rispecchiano totalmente la nostra situazione .
La sentenza di cassazione n.4744 è quella maggiormente “gettonata” in caso di bifamiliare orizzontale ed è esattamente paragonabile alla situazione dell’edificio , la sentenza di cassazione n.9093 indica che non è necessario poter accedere fisicamente o utilizzare il bene .
Ricordati se vai in causa di scegliere un CTP che sia anche CTU perchè tra di loro si conoscono e puoi immaginare cosa succede.Ricordiamoci che siamo la nazione in Europa con regole sull'edilizia più restrittive , ma siamo contemporaneamente la nazione con la maggiore percentuale di abiusivismo.
Se ti interessa avere altre info scrivimi,purtroppo sono molto documentato in materia