Chissà come si stanno divertendo i laureati in legge mentre leggono i nostri interventi (Nemesis, tanto per non fare un nome).
Comunque non bisogna confondere la conclusione positiva o negativa di un contratto con il diritto ad avere le provvigioni scaturite dalla intermediazione per il perfezionamento dello stesso.
E' vero che un contratto si conclude quando chi ha fatto la proposta riceve la notizia dell'accettazione di tutte le clausole facenti parte del contratto dalla parte alla quale aveva fatto la proposta; e da quel momento scattano una serie di obblighi tra le parti contraenti il contratto.
Ma in questo caso il contratto da rispettare è quello tra il venditore e l' agenzia immobiliare che genera una serie di contratti dipendenti tra agenzia immobiliare e probabili acquirenti.
Le norme proteggono il diritto alla provvigione del mediatore anche quando il contratto di incarico sia scaduto, se il contratto (in questo caso vendita unità immobiliare) viene perfezionato con una persona alla quale il mediatore aveva sottoposto il contratto (visita accompagnata dell' appartamento) indipendentemente che questa abbia fatto o meno una sua controproposta non accettata, a quel tempo, dal venditore.
Sembra che abbiamo appurato che il mediatore abbia il diritto a riscuotere la propria provvigione fino a 12 mesi dopo la scadenza del mandato se il contratto si è concluso con una parte presentata dal mediatore. Passato tale periodo il diritto è prescritto. Se, durante l'anno dalla conclusione del contratto il mediatore venisse a sapere che il contratto è stato concluso tra le parti che lui aveva messo a contatto, e che queste lo abbiano deliberatamente escluso dall'affare, il naturale termine di 12 mesi, entro il quale far valere il proprio diritto, viene prolungato di altri 12.